C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 07/11/2024 – Delibera – in merito al deferimento (Prot.3392/ 880 pfi23-24/PM/rg) della società S.S.D. IMPERIA CALCIO S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, c. 1 e 2 CGS, del signor Michael NASTASI all’epoca ei fatti calciatore non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, nell’interesse della S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1 e art. 32 c. 2 CGS anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39 c. 1 e dall’art. 43 c. 1 delle N.O.I.F., del sig. Davide PIAZZI all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 c. 1 CGS anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61 c. 1 e 5 delle N.O.I.F., del sig. Fabrizio GRAMONDO all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 c. 1 e dell’art. 32 CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 c. 1 e art. 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F., preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale

in merito al deferimento (Prot.3392/ 880 pfi23-24/PM/rg) della società S.S.D. IMPERIA CALCIO S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, c. 1 e 2 CGS, del signor Michael NASTASI all’epoca ei fatti calciatore non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, nell’interesse della S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1 e art. 32 c. 2 CGS anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39 c. 1 e dall’art. 43 c. 1 delle N.O.I.F., del sig. Davide PIAZZI all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 c. 1 CGS anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61 c. 1 e 5 delle N.O.I.F., del sig. Fabrizio GRAMONDO all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4 c. 1 e dell’art. 32 CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 c. 1 e art. 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F., preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale

Il presente deferimento trae origine dalla segnalazione della società S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l., avente ad oggetto la condotta della società S.S.D. Imperia Calcio, che in occasione del Torneo triangolare provinciale “FAIR PLAY” valevole per la categoria Elite Under 13 svoltosi in data 20 febbraio 2024, avrebbe schierato il calciatore sig. Michael Nastasi in posizione irregolare in quanto privo di tesseramento. La Procura Federale Interregionale, esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, acquisiti tutti documenti utili a verificare lo stato dei fatti oggetto di segnalazione, ritenendoli provati deferiva dinnanzi al Tribunale Federale i soggetti sopra evidenziati. All’udienza del 29 ottobre 2024 tenuta da remoto ex art. 50 c. 8 CGS a mente del quale “le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” – presenziava soltanto il Rappresentante della Procura Federale, nessuno compariva per i deferiti nonostante la regolare e tempestiva notificazione dell’udienza dinnanzi a questo Tribunale. Il Procuratore Federale, riportandosi all’atto di deferimento e, ritenendo dunque provati i fatti concludeva richiedendo l’applicazione della: - ammenda di €. 300,00.= nei confronti della S.S.D. IMPERIA CALCIO S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore; - n. 3 (tre) giornate di squalifica per il signor Michael NASTASI da scontarsi nel campionato di appartenenza; - inibizione di n. 3 (tre) mesi per il sig. Davide PIAZZI; - inibizione di n. 3 (tre) mesi per il sig. Fabrizio GRAMONDO. Questo Tribunale preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale ha proceduto a sua volta ad una compiuta e attenta analisi della documentazione in atti, in particolare del foglio di censimento della società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l. per la stagione sportiva 2023-2024, della posizione di tesseramento del calciatore Michael Nastasi oltre, naturalmente, al referto arbitrale e distinta di gara relativi all’incontro A.S.D. Ventimiglia Calcio – S.S.D. Imperia Calcio S.r.l. del 20 febbraio 2024, valevole per il Torneo Elite Under 13 “FAIR PLAY”. Orbene, a parere di questo Tribunale e violazioni sono provate e sono ascrivibili a tutti i soggetti deferiti, in relazione alla carica dai medesimi ricoperta all’epoca dei fatti.

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