C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 21/11/2024 – Delibera – Procedimento disciplinare n. 1055pfi23-24, e deferimento della società̀ G.S. Arci Pianazze a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. S.M..

 

Procedimento disciplinare n. 1055pfi23-24, e deferimento della società̀ G.S. Arci Pianazze a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dellart. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. S.M..

La Procura Federale ha deferito: - la società̀ G.S. Arci Pianazze a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dellart. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. S.M., così come riportati nel capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig. S.M., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società̀ G.S. Arci Pianazze per violazione dellart. 4, comma 1, e dellart. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara Arci Pianazze - Borgoratti disputata in data 24.2.2024 e valevole per il campionato Allievi Under 17 del Comitato Regionale Liguria, morso ad un dito il calciatore avversario sig. S.M., provocandogli sanguinamento e costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari intervenuti presso l’impianto sportivo con un’autoambulanza”. Per i fatti di cui è causa la Procura Federale richiedeva l’applicazione di € 600,00 di ammenda per la società Arci Pianazze. Sul punto Codesto Tribunale ritiene che l’ammenda possa essere ridotta ad € 300,00. Appare la somma richiesta a titolo di ammenda dalla Procura Federale eccessivamente importante rispetto a quelle che sono generalmente le capacità economiche di una società dilettantistica.

 

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