C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 5 del 26/07/2024 – Delibera – Prot. 31598/760pfi23-24 – Procedimento disciplinare n. 760 PFI 23-24: deferimento sia del sig. Fabio Cordiale, all’epoca dei fatti presidente della società U.S. Borgio Verezzi, sia della società medesima, avente ad oggetto: “per il sig. Fabio Cordiale, violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza addurre alcuna preventiva giustificazione o motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 1 e 22 marzo 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fin dei fatti oggetto del procedimento; per la Società U.S. Borgio Verezzi violazione, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 , comma 1, del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Cordiale, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
Prot. 31598/760pfi23-24 - Procedimento disciplinare n. 760 PFI 23-24: deferimento sia del sig. Fabio Cordiale, all’epoca dei fatti presidente della società U.S. Borgio Verezzi, sia della società medesima, avente ad oggetto: “per il sig. Fabio Cordiale, violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza addurre alcuna preventiva giustificazione o motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 1 e 22 marzo 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fin dei fatti oggetto del procedimento; per la Società U.S. Borgio Verezzi violazione, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 , comma 1, del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Cordiale, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
La Procura Federale ha proceduto al deferimento sia del sig. Fabio Cordiale, all’epoca dei fatti quale Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Borgio Verezzi, che della Società medesima. Il procedimento disciplinare prende l’avvio da una segnalazione che il sig. Fabio Cordiale, nella qualità, ebbe a trasmettere alla Procura Federale con cui sosteneva che l’allenatore della società U.S. Albenga, nonostante fosse in pendenza di squalifica, avrebbe continuato a svolgere la propria attività; a sostegno della propria tesi, il segnalante affermava di essere in possesso di “fotografie con la sua presenza in campo”. Ritualmente convocato, per ben due volte, dalla Procura Federale, al fine di procedere alla doverosa istruttoria, il sig. Fabio Cordiale, però, non si presentava, nè faceva pervenire giustificazione alcuna. Per tale condotta lo stesso veniva, pertanto, deferito innanzi il presente Organo di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS; contestualmente veniva deferita, ex art. 6, comma 1, del CGS, anche la società U.S. Borgio Verezzi di cui, all’epoca dei fatti, il sig. Fabio Cordiale era presidente. All’udienza odierna, tenutasi in video conferenza, ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l’invito a comparire, si dava atto della presenza del solo rappresentante della Procura Federale. Per il sig. Fabio Cordiale e per la Società U.S. Borgio Verezzi, nessuno compariva, nè giungeva memoria, difesa o giustificazione alcuna. Prendeva, quindi, la parola il rappresentante della Procura Federale che chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: – Mesi 2 di inibizione per il sig. Fabio Cordiale; – Euro 400,00 di ammenda per la Società U.S. Borgio Verezzi.
La materialità dei fatti è indubbia, e trova pieno riscontro negli atti di indagine svolti dalla Procura Federale, e contenuti nel fascicolo. Risulta, pertanto, dimostrato che il sig. Fabio Cordiale, pur ritualmente convocato, non ebbe a presentarsi, nanti il rappresentante incaricato dalla Procura, sia nel giorno 1 Marzo 2024, che in data 24 Marzo 2024, senza addurre giustificazione alcuna, e con ciò ponendo in essere la condotta sanzionata dall’art. 22, comma 1, del CGS. Parimenti risulta dimostrata la responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, della Società U.S. Borgio Verezzi, dal momento che il sig. Fabio Cordiale ha posto in essere la condotta contestata in qualità di presidente e legale rappresentante della medesima, La circostanza, poi, che entrambi i deferiti siano rimasti contumaci all’udienza di trattazione, nulla eccependo in relazione alla condotta contestata, non fa che rafforzare, quantunque non ve ne fosse bisogno, le incolpazioni addotte dalla Procura Federale Ritenendo, quindi, il Tribunale Federale che la qualificazione giuridica delle condotte contestate e la quantificazione delle sanzioni, così come formulate dalla Procura Federale, sia corretta ed equa, le accoglie.
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P.Q.M.
il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni: – al sig. Fabio Cordiale: inibizione di mesi due; – alla società U.S. Borgio Verezzi: ammenda di € 400,00. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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