C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società Veloce 1910, avverso provvedimento di squalifica per tre giornate del giocatore Signor Federico Vallone, emesso dal Giudice Sportivo Regionale in data 27 Novembre 2024, pubblicato con C.U. n. 38 del 28 Novembre 2024 (Gara: Veloce 1910 – Nolese R.G. 1946 CAMPIONATO Seconda Categoria Girone B in data 24.11.2024)

In merito al reclamo presentato dalla Società Veloce 1910, avverso provvedimento di squalifica per tre giornate del giocatore Signor Federico Vallone, emesso dal Giudice Sportivo Regionale in data 27 Novembre 2024, pubblicato con C.U. n. 38 del 28 Novembre 2024 (Gara: Veloce 1910 - Nolese R.G. 1946 CAMPIONATO Seconda Categoria Girone B in data 24.11.2024)

Il reclamo in epigrafe, datato 3 dicembre 2024 Ë stato depositato a mezzo p.e.c. in data 4 dicembre 2024, come risulta da documentazione agli atti, senza che lo stesso fosse preannunciato nel termine di due giorni decorrenti dalla data del comunicato e comunque decorso il termine di cinque giorni previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, termine che per l’effetto scadeva il giorno 3 Dicembre 2024. Ritiene per l’effetto di quanto sopra il Collegio che il reclamo proposto sia inammissibile.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il ricorso proposto. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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