C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – In merito al reclamo presentato dal Signor Emanuele Bruzzone, allenatore della Società Serra Riccò 1971, avverso provvedimento di squalifica sino al 12 dicembre 2024, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 37 del 21.11.2024 (Gara: Football Genova Calcio – Serra Riccò 1971 CAMPIONATO Under 15 Regionale Girone A in data 16.11.2024 )

In merito al reclamo presentato dal Signor Emanuele Bruzzone, allenatore della Società Serra Riccò 1971, avverso provvedimento di squalifica sino al 12 dicembre 2024, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 37 del 21.11.2024 (Gara: Football Genova Calcio - Serra Riccò 1971 CAMPIONATO Under 15 Regionale Girone A in data 16.11.2024 )

 Il codice di Giustizia Sportiva non prevede la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti di inibizione/squalifica dei dirigenti e degli allenatori, come è nel caso di specie, che prevedano una sanzione della durata edittale inferiore ai 30 giorni. Ne consegue da detta constatazione l’inammissibilità del reclamo proposto per carenza di legittimazione attiva del reclamante.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il reclamo proposto. Ordina l’incameramento della tassa, già versata.

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