C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo della società Polis. Pieve Ligure avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 37 del 21 / 11 /2024 C.R, Liguria) in merito alla omologazione del risultato (gara: Polis. Pieve Ligure – Borgo Incrociati del 10 novembre 2024 – Pima Categoria girone C).
Reclamo della società Polis. Pieve Ligure avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 37 del 21 / 11 /2024 C.R, Liguria) in merito alla omologazione del risultato (gara: Polis. Pieve Ligure – Borgo Incrociati del 10 novembre 2024 – Pima Categoria girone C).
Il G.S. nel C.U. n. 37 del 21 / 11 /2024 C.R, Liguria rigettava il ricorso presentato dalla società Polis Pieve Ligure ed omologava il risultato della gara Polis. Pieve Ligure – Borgo Incrociati del 10 novembre 2024 (0 – 2). Con tale primo ricorso, in sintesi, la predetta società lamentava la circostanza che il direttore di gara avrebbe sanzionato con il cartellino giallo il proprio capitano, sig. Maghamifar, per avere effettuato un retropassaggio al proprio portiere che ha raccolto il pallone con le mani all’interno dell’area di rigore. La società Polis Pieve Ligure proponeva, anche in secondo grado, tempestivo gravame censurando nuovamente la seconda ammonizione comminata dal ddg al proprio capitano. La reclamante riteneva che la sanzione della seconda ammonizione fosse frutto di un errore tecnico del direttore di gara e pertanto, lamentando una palese violazione delle disposizioni regolamentari, chiedeva la non omologazione del risultato. All’udienza tenutasi da remoto, compariva in videoconferenza per la reclamante il presidente sig. Poroli Pietro il quale, riportandosi integralmente all’atto di gravame presentato, precisava che, se la seconda ammonizione fosse stata determinata dalle proteste del proprio tesserato, ben si sarebbe guardato dal presentare reclamo. Ribadiva pertanto che il ddg, nell’occasione della seconda ammonizione al sig. Maghamifar, aveva commesso un errore tecnico decidendo di sanzionare con il secondo giallo il predetto calciatore per il solo fatto di avere effettuato lui il retropassaggio al proprio portiere. Questa Corte Sportiva di Appello, ritenendolo necessario, provvedeva a contattare il ddg a precisazione dei fatti per come occorsi e per come riportati a referto. Il direttore di gara confermava quanto redatto dallo stesso nel proprio referto arbitrale, puntualizzando che il sig. Maghamifar veniva attinto dal secondo cartellino giallo a seguito di reiterate proteste verbali nei propri confronti. Alla luce di tutti gli elementi analizzati e discussi in riferimento ai fatti oggetto di doglianza da parte della società Polis. Pieve Ligure, questa Corte deve necessariamente ribadire che, ex art. 61 c. 1 C.G.S., “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. A tal proposito, consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che “il referto arbitrale Ë prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) e che “gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca” (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo presentato dalla società Polis. Pieve Ligure confermando la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 37 del 21 / 11 /2024 C.R Liguria. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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