C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo della società CERIALE PROGETTO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 39 del 28 / 11 /2024 C.R, Liguria) in merito alla squalifica di 3 giornate comminata al proprio tesserato Pietro SECCO (gara: FINALE – CERIALE del 24 novembre 2024 – Promozione

Reclamo della società CERIALE PROGETTO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 39 del 28 / 11 /2024 C.R, Liguria) in merito alla squalifica di 3 giornate comminata al proprio tesserato Pietro SECCO (gara: FINALE – CERIALE del 24 novembre 2024 – Promozione

Il Signor Pietro SECCO è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo poiché, “a palla lontana, a seguito di un battibecco, spingeva il giocatore avversario con 2 mani facendolo cadere a terra senza conseguenze lesive”. La società CERIALE PROGETTO CALCIO ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione, richiamando precedenti di Questa Corte, e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento, nonchè della correttezza della sanzione comminata dal direttore di gara, dal momento che alcuna prova esaustiva Ë stata fornita per potersi discostare dalla ricostruzione dei fatti così come effettuata dall’arbitro nel proprio referto. Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, Ë la dosimetria della sanzione applicata dal Giudice Sportivo che appare, francamente, eccessiva rispetto al fatto in oggetto. In tale ottica, va sottolineato come la spinta assestata al calciatore avversario – gesto in sè inidoneo a cagionare lesioni – non abbia in concreto provocato alcun danno fisico in capo al medesimo, neppure dolore, di talché se ne deve desumere l’efficienza lesiva nulla. La condotta in contestazione, dunque, può essere qualificata come gravemente antisportiva con conseguente necessità di ridurre a due gare la sanzione irrogata. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria in accoglimento del reclamo presentato dalla società CERIALE PROGETTO CALCIO diminuisce la squalifica nei confronti del calciatore Pietro SECCO da 3 a 2 gare effettive. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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