C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD PIETRA LIGURE 1956 avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 21 novembre 2024 sul C.U. n. 37, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della partita 45/36 contro la società FOOTBALL GENOVA CALCIO del 17.11.2024 (Campionato Eccellenza – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Santiago SOGNO, perché: “Al 45+2 st, a gioco fermo colpiva un avversario con un pugno senza provocare conseguenze lesive.”

Reclamo della società ASD PIETRA LIGURE 1956 avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 21 novembre 2024 sul C.U. n. 37, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della partita 45/36 contro la società FOOTBALL GENOVA CALCIO del 17.11.2024 (Campionato Eccellenza – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Santiago SOGNO, perché: “Al 45+2 st, a gioco fermo colpiva un avversario con un pugno senza provocare conseguenze lesive.”  

Il calciatore Santiago SOGNO, in occasione della gara ASD PIETRA LIGURE 1956 - FOOTBALL GENOVA CALCIO, disputata il 17/11/2024, Campionato Eccellenza – Girone A, veniva espulso dal direttore di gara poichè al 50' del 2° tempo colpiva a gioco fermo un avversario con un pugno alla schiena. A seguito di questo episodio il sig. Sogno veniva squalificato per 3 gare dal Giudice Sportivo. La società ASD PIETRA LIGURE 1956 ha proposto tempestivo gravame contro tale provvedimento deducendo la tenuità della condotta posta in essere dall’odierno reclamante nonchè il particolare contesto in cui sono avvenuti i fatti, ovvero nella fase finale di una partita combattuta sportivamente fino all’ultimo, con il risultato in bilico fino al fischio finale e in una condizione psicofisica alterata visto lo sforzo a cui i calciatori sono stati sottoposti durante la gara, chiedendo, di conseguenza, la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento rilevata dal direttore di gara, nonchè della correttezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Anche la dosimetria della sanzione appare congrua in relazione alle modalità del fatto in oggetto. Infatti, risulta che il giocatore abbia attinto con un pugno alla schiena, quindi anche proditoriamente, un calciatore avversario e un pugno appare comunque un gesto idoneo a provocare lesioni. Non constano, inoltre, ulteriori circostanze atte a connotare il comportamento del tesserato in senso meno grave rispetto alla perpetrazione di una condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Per tutte le ragioni sopra specificate appare giustificabile la conferma della sanzione comminata

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo presentato dalla società ASD PIETRA LIGURE 1956 e conferma la squalifica di 3 gare effettive nei confronti del calciatore Santiago SOGNO. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

 

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