C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 45 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo della società VALLECROSIA ACADEMY ASD avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 22 novembre 2024 sul C.U. n. 20 Delegazione Provinciale di Imperia, in merito alla sanzione di 4 gare di squalifica inflitta in occasione della partita contro la società RIVA LIGURE del 10.11.2024 (Seconda Categoria – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Nicolò FRANCESCONI, per “comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del ddg.”

Reclamo della società VALLECROSIA ACADEMY ASD avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 22 novembre 2024 sul C.U. n. 20 Delegazione Provinciale di Imperia, in merito alla sanzione di 4 gare di squalifica inflitta in occasione della partita contro la società RIVA LIGURE del 10.11.2024 (Seconda Categoria – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Nicolò FRANCESCONI, per “comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del ddg.”

Il portiere Nicolò FRANCESCONI, in occasione della gara RIVA LIGURE - VALLECROSIA ACADEMY ASD, disputata il 10/11/2024, Seconda Categoria – Girone A, veniva espulso dal direttore di gara poichè impediva un'evidente opportunità di segnare una rete a un avversario commettendo un fallo: prendeva il pallone con le mani, fuori dalla propria area. Dopo essere stato espulso, inveiva contro il ddg e cercava di aggredirlo venendo trattenuto a stento dai compagni di squadra. A seguito di questo episodio il sig. Francesconi veniva squalificato per 4 gare dal Giudice Sportivo. La società VALLECROSIA ACADEMY ASD ha proposto tempestivo gravame contro tale provvedimento deducendo che la condotta posta in essere dall’odierno reclamante non sia stata lesiva nei confronti del ddg e che il ragazzo sia stato allontanato tempestivamente dal campo dai propri compagni per evitare ulteriori sanzioni, chiedendo, di conseguenza, la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento rilevata dal direttore di gara, nonchè della correttezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Anche la dosimetria della sanzione appare congrua in relazione alle modalità del fatto in oggetto: la squalifica, infatti, si compone di una gara per l'espulsione e delle restanti tre per il comportamento descritto e specificato dall'arbitro nell'integrazione che ha fatto pervenire. Non constano, inoltre, ulteriori circostanze atte a connotare il comportamento del tesserato in senso meno grave rispetto alla perpetrazione di una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Per tutte le ragioni sopra specificate appare giustificabile la conferma della sanzione comminata

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo presentato dalla società VALLECROSIA ACADEMY ASD e conferma la squalifica di 4 gare effettive nei confronti del calciatore Nicolò FRANCESCONI. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

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