C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 46 del 19/12/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società A.S.D. A.C. Internazionale Genova con sede in Genova, C.so Sardegna n. 44/9, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato sul C.U. n. 32 del 5 dicembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per n. 3 gare effettive del giocatore Mateescu Riccardo – Gara: Pontedecimo Calcio – A.C. Internazionale Genova del 30 novembre 2024 (Allievi Under 17 Provinciali C11 Maschile)

Reclamo presentato dalla società A.S.D. A.C. Internazionale Genova con sede in Genova, C.so Sardegna n. 44/9, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato sul C.U. n. 32 del 5 dicembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per n. 3 gare effettive del giocatore Mateescu Riccardo - Gara: Pontedecimo Calcio – A.C. Internazionale Genova del 30 novembre 2024 (Allievi Under 17 Provinciali C11 Maschile)

 Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al giocatore MATEESCU Riccardo, della società ASD Internazionale Genova, per aver colpito sul naso con una vigorosa testata, a gioco fermo, un avversario, senza arrecare alcun danno fisico. Ha proposto reclamo la società contestando l’accaduto ed asserendo che il proprio tesserato avesse reagito ad un calciatore avversario (il n. 6 – Carminio), e nel tentativo di allontanarlo, “alzando una spalla”, lo colpiva. Indicava, inoltre, una serie di testimoni da escutere, su svariati capitoli di prova, e concludeva chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione inflitta e, nel graduato subordine, la riduzione della stessa a una / due giornate. Il reclamo è totalmente infondato, ed andrà respinto. La ricostruzione fornita dal referto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto avvenuto, è oltremodo chiara e non si presta a dubbio alcuno. Il d.d.g. ha così, testualmente, descritto l’accaduto, avvenuto al minuto 10’ del secondo tempo regolamentare: “poco prima di una ripresa di gioco su punizione a limite dell’area a favore della sua squadra, il giocatore Mateescu Riccardo, tira volontariamente e in maniera vigorosa una testata all’indietro al suo avversario n. 6 Carminio Mattia colpendolo al naso, che lo stava semplicemente marcando. Quest’ultimo si accascia a terra ma non subisce nessun danno, ne sanguinamento”. Il reclamante non è riuscito a scalfire una tale precisa ricostruzione che, come noto, gode di fede privilegiata. Nel referto arbitrale, infatti, non vi è alcuna prova dei “ripetuti colpi” alla schiena che il MATEESCU avrebbe ricevuto da parte avversaria. Tanto è vero che l’unico giocatore sanzionato dal d.d.g. al minuto 10’ del secondo tempo regolamentare, risulta essere il solo MATEESCU, mentre non risulta essere stato punito alcun calciatore avversario. Anzi, nel riferirsi alla condotta tenuta dall’avversario il d.d.g. attesta che il giocatore n. 6 del Pontedecimo si limitava “semplicemente a marcare” l’attuale reclamante. Ne discende, quale necessario corollario, sia logico che giuridico, che il comportamento posto in essere dal MATEESCU integri perfettamente, così come rilevato dal Giudice Sportivo, la violazione dell’art. 38 CGS che punisce, con la sanzione minima di tre giornate di squalifica, il calciatore reo di una condotta violenta nei confronti di un altro giocatore nel corso di una gara. 46/38 Dal momento che, come acclarato, il MATEESCU ha colpito, con una testata all’indietro, un giocatore avversario nel corso di una partita, oltretutto a gioco fermo, risulta del tutto congrua la sanzione minima edittale comminata dal primo giudicante, pari a tre giornate di squalifica. Poiché nella fase di gioco di cui si tratta non risulta essere stato sanzionato dal d.d.g. alcun giocatore del Pontedecimo Calcio, se ne ricava che l’avversario abbia tenuto, nella circostanza, un comportamento sportivamente corretto: per tale ragione la scriminante invocata dal reclamante non potrà trovare accoglimento. Le istanze istruttorie dedotte, a parte la loro ininfluenza, debbono, ancor prima, essere dichiarate inammissibili in quanto non conformi al codice di rito. La difesa della reclamante appare, poi, del tutto confusa e per nulla credibile laddove imputa al d.d.g. di aver ricostruito l’episodio di cui si discute “con intento punitivo nei confronti della società e per lo meno dei suoi sostenitori”, perché oggetto di “numerosi insulti e minacce” da parte del pubblico. Si osserva come nel referto arbitrale sia stato chiaramente riportato che “gli insulti più importanti e le minacce più evidenti di aspettarmi fuori dal campo di gioco” siano avvenute dopo l’espulsione del MATEESCU. Se ne ricava, pertanto, come la causa scatenante degli “insulti e minacce” sia stata l’espulsione del giocatore (e non viceversa); ragion per cui nella redazione del referto di gara il d.d.g. non può aver avuto alcun intento “punitivo” nei confronti della società reclamante e dei suoi sostenitori. Da ultimo si sottolinea come la reclamante abbia dedotto molte circostanze occorse nella partita in oggetto che esulano da necessità difensive ma che, nondimeno, appaiono avere una rilevanza ai fini dell’illecito sportivo. Si fa riferimento alla difesa della reclamante laddove afferma che “a fine partita con l’allenatore del Pontedecimo che è corso fra il pubblico come un furia ed ha letteralmente scaraventato il padre di un calciatore dell’Internazionale giù dai gradoni, facendolo cadere rovinosamente addosso ad una spettatrice ed avventandoglisi contro quando era a terra (sic!)”: su detta circostanza la reclamante ha anche dedotto uno specifico capitolo di prova (il numero 12), indicando una nutrita serie di testimoni. Per tale motivo la Corte ordina la trasmissione degli atti alla competente Sezione interregionale della Procura Federale per le iniziate di propria competenza. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, rigetta, per le motivazioni espresse, il reclamo proposto dalla società A.S.D. A.C. Internazionale Genova, confermando il provvedimento disposto dal Giudice Sportivo della squalifica di n. 3 giornate al giocatore MATEESCU Riccardo. Ordina, per le ragioni evidenziate, la trasmissione degli atti alla competente Sezione interregionale della Procura Federale, per le iniziative di propria competenza. Dispone l'incameramento della tassa.

 

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