C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 05/12/2024 – Delibera – gara del 30/11/2024 VADINO FOOTBALL CLUB – BORGIO VEREZZI
gara del 30/11/2024 VADINO FOOTBALL CLUB - BORGIO VEREZZI
Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società VADINO FOOTBALL CLUB, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società BORGIO VEREZZI non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione; Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. nº 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2024/25 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la seconda rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 300,00 (trecento/00); Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"
P.Q.M.
Dispone: di infliggere la perdita della gara per 3-0 alla Società BORGIO VEREZZI, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società BORGIO VEREZZI, a titolo di seconda rinuncia.