F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0075/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2024 (motivazioni) – P.G.S. Concordia-Sig.ra Camilla Luciani -PFI
Decisione/0075/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0068/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0068/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 26.11.2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 49 del 20 novembre 2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 17.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante e l’Avv. Enrico Baccaro per la società P.G.S. Concordia e per la Sig.ra Camilla Luciani.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento odierno trae origine da una segnalazione del Comitato regionale Veneto che, in data 30 maggio u.s., trasmetteva alla Procura lo “stralcio del C.U. 112 del 29.5.24 inerente la delibera del Giudice sportivo regionale per la gara Pro Venezia – Concordia del 26 maggio 2024”.
2. Sulla scorta della suddetta segnalazione e del procedimento istruttorio avviato, con l’atto di deferimento che ne è seguito, la Procura formulava, nei confronti della sig.ra Camilla Luciani, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società P.G.S. Concordia, il seguente capo di incolpazione: “”violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere la stessa, negli ultimi minuti del terzo tempo regolamentare della gara Pro Venezia – Concordia del 26.5.2024, valevole per il girone G del campionato di Under 15 Regionale Femminile, proferito all’indirizzo della calciatrice avversaria sig.ra E. G., schierata nelle fila della squadra della società A.S.D. Pro Venezia con la maglia numero 5, la seguente testuale espressione: “stai zitta negra di merda”; tanto è accaduto in occasione di una rimessa laterale rivendicata in favore della propria squadra dalla stessa calciatrice sig.ra E.G.””.
3. Con il medesimo atto di deferimento del 17 ottobre 2024 la società P.G.S. Concordia è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla calciatrice sig.ra Camilla Luciani, così come sopra descritti.
4. Con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 49 del 20 novembre 2024, r n. 91/TFN-SD 2020/2021 il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto ha prosciolto la sig.ra Camilla Luciani dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento, ritenendo non provato l’assunto accusatorio.
5. Con l’unico motivo di appello di cui in epigrafe la Procura federale impugna la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, la cui integrale motivazione si riporta di seguito: “Le dichiarazioni della persona offesa, non completamente sovrapponibili a quelle dell’unica presunta teste diretta, sig.ra Anna Carnio, non permettono di affermare con ragionevole certezza la responsabilità della calciatrice sig.ra Camilla Luciani, che si è sempre dichiarata estranea ai fatti, considerato inoltre che tutte le altre prove richiamate dalla Procura federale sono al più relative a dichiarazioni de relato, compresa quella del Direttore di gara”.
Nell’avversare la suddetta decisione di assoluzione, la Procura sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente svalutato le risultanze probatorie acquisite nel corso dell’attività inquirente svolta, sulla scorta della sola considerazione che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero “completamente sovrapponibili a quelle della testimone diretta sig.ra Anna Carnio”, ponendo pertanto in dubbio, senza alcuna ragione, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle due calciatrici sig.re E.G. ed A. C. che, al contrario, hanno trovato ulteriore riscontro esterno negli atti del procedimento, che forniscono un quadro di piena congruenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti riferita da entrambe le calciatrici sopra citate.
Nega, inoltre, la Procura, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che dal materiale probatorio acquisito agli atti di indagine possa anche solo prospettarsi una discordanza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e la ricostruzione dei fatti, esattamente sovrapponibile, fornita dalla sua compagna di squadra Anna Carnio, evidenziando che, nella dichiarazione dell’11.7.2024 resa alla Procura Federale, la calciatrice vittima dell’insulto ha riferito quanto segue: “”verso la fine della gara a seguito di un contrasto di gioco il pallone esce in fallo laterale. Nell’occasione rivendico il fallo laterale a nostro favore e mentre passo davanti alla calciatrice avversaria, portante il numero di maglia 17. questa mi rivolge la frase “stai zitta negra di merda”. A questo punto rispondo alla calciatrice “che cazzo vuoi” e interviene l’arbitro facendomi calmare. Nel mentre interviene anche la mia compagna di squadra G. D. E. che in quella occasione stava svolgendo la funzione di assistente di parte e posizionata vicinissimo all’accaduto e dopo aver sentito la frase offensiva mi consiglia di stare calma e di continuare a giocare.
Le dichiarazioni della calciatrice destinataria dell’episodio oggetto di accertamento, dunque, sostiene la Procura, danno conto con chiarezza e dovizia di particolari dell’espressione a fondo razziale pronunciata al suo indirizzo, dell’autrice del gesto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’evento si è verificato. Inoltre, la ricostruzione dell’episodio ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni della calciatrice sig.ra A.C., all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Pro Venezia, che in sede di audizione da parte della Procura federale dell’11.7.2024, ha confermato di aver udito personalmente la frase proferita dalla calciatrice avversaria sig.ra Camilla Luciani all’indirizzo della propria compagna di squadra, in quanto si trovava nelle immediate vicinanze della stessa e, al termine della partita, di aver riferito quanto accaduto all’arbitro””. Le dichiarazioni rese dalle due calciatrici, pertanto, sono univoche e perfettamente sovrapponibili sia in ordine all’individuazione temporale del momento nel quale si è verificato l’episodio oggetto di accertamento (“verso la fine della gara”), precisamente negli ultimi minuti del terzo tempo regolamentare della gara Pro Venezia – Concordia del 26.5.2024, sia circa l’identità di colei che ha pronunciato l’espressione disciplinarmente rilevante, identificata nella calciatrice schierata nelle fila della squadra ospite.
Da ultimo la Procura evidenzia: che dalle risultanze di indagine non sono emersi motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre la sig.ra E.G. ad accusare falsamente la calciatrice avversaria o che possano aver indotto ugualmente la calciatrice sig.ra A.C. a rendere dichiarazioni non rispondenti al vero; che la ricostruzione dei fatti appena riportata, poi, ha trovato precisi riscontri esterni nelle testimonianze rese dai tesserati ascoltati nel corso dell’attività inquirente svolta, nelle quali non è rinvenibile alcuna incongruenza o discrasia rispetto alle dichiarazioni delle calciatrici tesserate per la A.S.D. Pro Venezia sigg.re E.G. e A.C.; che anche la calciatrice sig.ra G.D.E., all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Pro Venezia, in particolare, in sede di propria audizione da parte della Procura federale dell’11.7.2024, ha riferito testualmente quanto segue sul punto: ”premetto che nella gara in questione non giocavo ma svolgevo la funzione di assistente di parte. Ad un certo punto della gara durante una fase in cui la palla era uscita lateralmente e nelle mie vicinanze ho notato che la calciatrice della squadra avversaria del Concordia nr.17 passava vicino alla mia compagna di squadra E.G. e gli rivolgeva una frase che non riuscivo a capire. In seguito, terminata la gara, la mia compagna di squadra …… mi ha riferito la frase che aveva ricevuto e cioè “stai zitta negra di merda”; che del medesimo tenore, poi, risultano le dichiarazioni rese dall’allenatore della società A.S.D. Pro Venezia sig. Massimiliano Benatelli il quale, in sede di propria audizione dell’11.7.2024, ha fornito dichiarazioni coerenti con quelle rese dalla calciatrice sig.ra G.D.E. in ordine al comportamento assunto in campo dalla calciatrice sig.ra E.G. nell’immediatezza del fatto; che le stesse dichiarazioni non possono considerarsi “de relato” così come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, in quanto le stesse hanno ad oggetto circostanze accadute sotto la diretta percezione dei tesserati ascoltati; che nel referto arbitrale relativo alla gara è dato leggere testualmente quanto segue: “”il sig. Benatelli (allenatore tesserato per la società A.S.D. Pro Venezia – n.d.r.) successivamente al triplice fischio della sottoscritta, aggredisce verbalmente prima me e subito dopo la calciatrice nr. 17 del P.G.S. Concordia (Luciani Camilla) poiché colpevole, a detta della calciatrice nr. 5 del Pro Venezia (G.E.) di averle rivolto frasi razziste quali “sei una negra di merda” durante la partita””. Le risultanze probatorie emergenti dagli atti di indagine forniscono dunque una rappresentazione puntuale dell’episodio oggetto di accertamento e sono concordi nel ricondurlo ad un contesto spazio temporale preciso ed alla calciatrice tesserata per la società P.G.S. Concordia, sig.ra Camilla Luciani; che non vale a minare l’attendibilità della ricostruzione dei fatti emergente dagli atti acquisiti la circostanza che la deferita si sia dichiarata “estranea ai fatti”, come ingiustamente sostenuto dal Tribunale nella stringata motivazione impugnata, posto che la dichiarazione resa dalla calciatrice sig.ra Camilla Luciani risulta evidentemente rivolta a cercare di evitare l’irrogazione della sanzione a fronte del comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere.
6. Sul fronte opposto, la difesa della sig. Camilla Luciani adduce, a sostegno del giudizio assolutorio i seguenti argomenti.
La gara de quo, terminata con il risultato di 0-2 in favore di PGS Concordia, è stata oggetto di segnalazioni disciplinari da parte del Direttore di gara per episodi intervenuti “durante lo svolgimento del secondo tempo e al termine della gara”; in particolare, il Giudice sportivo sanzionava con inibizione e/o squalifica sino a tutto il 24 giugno u.s. Umberto Cecchi, addetto all’arbitro della società PRO Venezia, per “insulti nei confronti dell'allenatore avversario”; - Massimiliano Gatto, massaggiatore della società PRO Venezia, “per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara”; Massimiliano Benatelli, allenatore della società PRO Venezia, “per comportamento aggressivo nei confronti di allenatore avversario e verso il pubblico ospite” che hanno portato all’applicazione nei loro confronti delle relative sanzioni; che la calciatrice asseritamente “offesa” è la figlia del massaggiatore, inibito per i gravi fatti di cui si è reso responsabile; che il referto arbitrale è totalmente privo di qualsivoglia riferimento alle presunte “frasi razziste” che sarebbero state rivolte dalla deferita alla calciatrice offesa; che in definitiva le violazioni contestate dalla Procura federale risultano tutte sfornite di prova.
In ogni caso, la parte appellata chiede, ove tutte le difese messe in campo dalla parte resistente non fossero condivise dal Collegio, che nell’applicazione della sanzione nei confronti dell’odierna reclamata si faccia luogo all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del C.G.S., e quindi ”per avere reagito in reazione immediata a comportamento e fatto ingiusto altrui” ovvero “per aver concorso a determinare l’evento il fatto doloso o colposo della persona offesa”. Chiede inoltre, sempre in via subordinata, che nei confronti della società PGS Concordia venga applicata la scriminante di cui all’art. 7 del C.G.S. dove si prevede “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto” intendendo per “modello” quel complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto 231/2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio, ai fini del decidere – in via preliminare - ritiene opportuno richiamare i criteri ai quali intende attenersi per dichiarare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, e in particolare enunciare lo standard probatorio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte federale d’appello secondo cui – com’è noto - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, SS.UU. n. 2/2023-2024; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021 e CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024).
2. Applicando questi criteri di giudizio, il Collegio ritiene che il complesso di elementi fattuali e logici che integrano il quadro probatorio acquisito in atti, deponga contro il giudizio assolutorio della calciatrice Camilla Luciani, così come motivato dal giudice di prime cure.
2.1 Innanzitutto, le dichiarazioni della calciatrice destinataria dell’episodio oggetto di accertamento, come sostiene la Procura, danno conto con chiarezza e dovizia di particolari dell’espressione a sfondo razziale pronunciata al suo indirizzo, nonché dell’autrice del gesto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’evento si è verificato.
Inoltre, la ricostruzione dell’episodio ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni della calciatrice Anna Carnio, all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Pro Venezia che, in sede di propria audizione da parte della Procura federale dell’11.7.2024, ha confermato “di aver udito personalmente la frase proferita dalla calciatrice avversaria sig.ra Camilla Luciani all’indirizzo della propria compagna di squadra, in quanto si trovava nelle immediate vicinanze della stessa e, al termine della partita, di aver riferito quanto accaduto all’arbitro””. Le dichiarazioni rese dalle due calciatrici, pertanto, sono univoche e perfettamente sovrapponibili sia in ordine all’individuazione temporale del momento nel quale si è verificato l’episodio oggetto di accertamento (“verso la fine della gara”), precisamente negli ultimi minuti del secondo tempo regolamentare della gara Pro Venezia – Concordia del 26.5.2024, sia circa l’identità di colei che ha pronunciato l’espressione disciplinarmente rilevante, identificata nella calciatrice n. 17 schierata nelle fila della squadra ospite.
2.2 Non solo, ma ci sono ulteriori testimonianze de relato che sono state acquisite in atti dalla Procura e che, quantunque non riportino precisamente il tenore dell’ingiuria, appaiono attendibili, soprattutto perché provengono anche dai dirigenti della squadra della calciatrice offesa che, proprio per aver reagito in maniera aggressiva e verbalmente violenta, sono stati sanzionati dagli organi sportivi.
I disordini che si sono verificati a fine partita sono infatti presumibilmente ricollegabili al pessimo episodio di gara denunciato dalla calciatrice offesa e non è logicamente pensabile che quest’ultima potesse artatamente simulare, nel contesto di un battibecco intervenuto per un banale episodio di gioco, di essere vittima di una grave offesa a sfondo razziale e di aver reagito prontamente, unicamente per un fine emulativo preordinato.
Anche la circostanza che l’arbitro non abbia registrato l’episodio segnalatole da una calciatrice, appare ininfluente, sia perché se l’arbitro fosse stato presente avrebbe certamente rilevato e sanzionato la calciatrice responsabile della grave offesa a sfondo razziale, sia perché è intuibile che questo genere di comportamenti per quanto istintivi non si realizzano in circostanza facilmente rilevabili.
In ogni caso - com’è noto - secondo la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (ex multis, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025) il rapporto del direttore di gara, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale.
2.3 E d’altra parte la decisione assolutoria emessa in prime cure non ha esaminato la vicenda sportiva sotto tutti i profili, sia di carattere accusatorio che di carattere defensoriale qui trattati, ma piuttosto nella forma essenziale e anodina rappresentata da un unico argomento logico fattuale, vale a dire quello della non completa sovrapponibilità delle due principali dichiarazioni accusatorie e da un mero e generico cenno alla dubbia valenza delle dichiarazioni rese de relato.
Sotto tale profilo occorre sottolineare nuovamente (CFA, SS.UU., n. 16/2024-2025) che la decisione del giudice sportivo deve essere motivata ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 2, comma 4, del CGS CONI e, in via generale dell’art. 111 della Costituzione. L’indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all’art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonché́ quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto.
E la decisione gravata deroga vistosamente a tali principi, compendiandosi in due brevi periodi di motivazione radicalmente inidonei a svolgere le funzioni sopra dette.
3. Il Collegio ritiene in conclusione, che in forza di tutti gli elementi sopra evidenziati, il quadro accusatorio nei confronti della calciatrice Camilla Luciani sia concreto, attendibile e univoco per stabilire che nella specie sussistono tutti i presupposti per riformare la decisione appellata e per l’applicazione alla suddetta calciatrice delle conseguenti sanzioni.
4. Quanto alla subordinata richiesta di mitigazione delle sanzioni in applicazione degli art. 13, lett. a) e b), il Collegio reputa che la relativa istanza non meriti accoglimento per almeno due distinte ragioni.
La prima è che dagli atti del giudizio non si evince in alcun modo che la calciatrice Camilla Luciani abbia reagito a ad un “comportamento o fatto ingiusto” imputabile alla calciatrice offesa, la quale risulta aver reagito verbalmente solo dopo aver ricevuto l’offesa a sfondo razziale; la seconda è che l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti al medesimo contestati e invochi, contraddittoriamente, l’esimente della provocazione.
4.1 Analoghe considerazioni valgono per la richiesta dell’esimente domandata dalla società ai sensi dell’art. 7 del C.G.S. perché, nel caso specifico, la responsabilità della società P.G.S. Concordia non attiene alla scarsa valenza del modello societario, ma alla condotta mantenuta in colpevole discrasia con il suddetto modello da parte della calciatrice Camilla Luciani.
5. Per tutti questi motivi il reclamo in epigrafe va accolto e la decisione di prime cure riformata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Camilla Luciani: squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara;
- - alla società P.G.S. Concordia: ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce