F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0120/TFN – SD del 13 Gennaio 2025 (motivazioni) – Roberto Bellini, Samuele Funcello e Luca Cappelli e la società US Alviano – Reg. Prot. 111/TFN-SD

 

Decisione/0120/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0111/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14146/1237pf23- 24/GC/GR/ff del 3 dicembre 2024, depositato il 6 dicembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Roberto Bellini, Samuele Funcello e Luca Cappelli, nonché nei confronti della società US Alviano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 14146/1237pf23-24/GC/GR/ff del 3.12.2024, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Roberto Bellini, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società C.S.D. GIOVANILI TODI ed attualmente tesserato per la società U.S. ALVIANO, per rispondere della  violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 comma 5 delle N.O.I.F., per aver assunto, tra il mese di marzo e il mese di maggio 2024 nonché in costanza di tesseramento per la C.S.D. GIOVANILI TODI, un impegno preliminare di tesseramento in qualità di allenatore per la stagione sportiva 2024-2025 con la affilianda U.S. Alviano; - il sig. Samuele Funcello, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della affilianda società U.S. ALVIANO, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 38 comma 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, tra il mese di marzo e il mese di maggio 2024, concluso con il sig. Roberto Bellini un impegno preliminare di tesseramento in qualità di allenatore della affilianda U.S. ALVIANO per la stagione sportiva 2024–2025, nonostante detto tecnico fosse, all’epoca dei fatti, ancora tesserato per la C.S.D. GIOVANILI TODI;

- il sig. Luca Cappelli all’epoca dei fatti Vicepresidente della affilianda società U.S. ALVIANO, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 38 comma 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, tra il mese di marzo e il mese di maggio 2024, attivamente coadiuvato e contribuito alla conclusione di un impegno preliminare di tesseramento con il sig. Roberto Bellini in qualità di allenatore della affilianda U.S. ALVIANO per la stagione sportiva 2024–2025, nonostante detto tecnico fosse, all’epoca dei fatti, ancora tesserato per la C.S.D. GIOVANILI TODI; - la società U.S. ALVIANO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Samuele Funcello e dal sig. Luca Cappelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ai contatti intercorsi tra il tecnico Roberto Bellini e un'altra società in pendenza di tesseramento con la società CSD Giovanili Todi”, traeva origine dalla segnalazione, ad opera del signor Sergio Folliero, relativa a presunti accordi intervenuti tra il signor Roberto Bellini con la società Alviano in costanza di tesseramento del Bellini con la Giovanili Todi, rilanciati da alcuni organi di informazione.

Nel corso delle indagini venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione gli odierni deferiti ed acquisita la documentazione relativa alla posizione di tesseramento del signor Bellini e alla affiliazione della società Alviano, unitamente al relativo foglio di censimento.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, gli incolpati presentavano memoria difensiva contestando gli addebiti, allegando documentazione relativa alla conclusione del campionato di competenza della Società Giovanili Todi e all’affiliazione della società Alviano.

All’esito delle indagini veniva emesso il deferimento.

La fase predibattimentale

 Fissato il dibattimento i deferiti depositavano memoria difensiva, allegando documentazione a supporto della richiesta, in via principale, di proscioglimento da ogni addebito. In subordine i deferiti chiedevano il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.

13 C.G.S. e il contenimento dei minimi della sanzione nei minimi edittali.

Il dibattimento

All’udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e l’avv. Francesco Mattiangeli per la difesa.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza.

La difesa, riportandosi al contenuto della memoria in atti, ha concluso per il proscioglimento e, in subordine, per il contenimento nei minimi delle irrogande sanzioni.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Dall’esame delle dichiarazioni acquisite in fase di indagine risultano contatti tra i deferiti a partire dalla primavera del 2024. Tali contatti erano finalizzati, secondo quanto emerge dai verbali di audizione, alla costituzione di una nuova società calcistica in Alviano, rimastane priva, città di nascita del deferito Bellini.

Il progetto veniva poi sviluppato nel mese di maggio, periodo in cui si collocano le fotografie di una cena pubblicate da organi di stampa acquisite con l’esposto introduttivo del presente procedimento. Secondo le dichiarazioni rese dai deferiti, solo in quella cena è stata valutata la possibilità che il sig. Bellini, dichiaratosi disponibile, ricoprisse l’incarico di tecnico della nuova società, la U.S. Alviano, che nelle more stava concludendo le attività prodromiche all’affiliazione FIGC, ancorché non fosse stata neppure costituita (cosa che avvenne nel successivo mese di luglio).

Così ricostruiti i fatti, rileva il Tribunale che la norma ritenuta violata ha riguardo agli “impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva”, laddove, nella fattispecie in esame, non si ravvisano, nel colloquio intervenuto in una cena di maggio 2024 tra i tre soggetti deferiti, gli elementi per ravvisare un ”impegno preliminare di tesseramento a favore di una società”, tantopiù considerando che quella (ipotetica) società non solo non era all’epoca affiliata alla FIGC, ma neppure costituita. E non vi è dubbio che l’impegno preliminare di tesseramento non può che essere assunto con una società calcistica già costituita e affiliata.

In ogni caso, come documentato dalla difesa dei deferiti, nel maggio 2024, il campionato di competenza della CSD Giovanili Todi era ormai concluso con assegnazione del relativo titolo (cfr. all. 1 memoria difesa).

Ebbene, l’art. 38, comma 5, NOIF, fondante l’odierna contestazione, prevede che i tecnici possano assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva “soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato”.

Essendosi concluso il campionato disputato dalla squadra per la quale il Bellini risultava tesserato e tecnico, anche ove vi fosse stato un impegno a diventare il tecnico di una nuova società, esso impegno non confliggerebbe con la norma organizzativa citata né con i doveri di lealtà correttezza e probità, peraltro solo cennati nei capi di incolpazione.  I deferiti vanno in conclusione prosciolti dagli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                           Carlo Sica

Depositato in data 13 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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