C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 12/09/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD GERENZANESE – Coppa Lombardia 1A Categoria – Gir. 8 GARA dell’1.9.2024 – ASD GERENZANESE – ASD ATLETICO LOMAZZO 1907 C.U. n. 14 del C.R.L. datato 03.09.2024
Reclamo della società ASD GERENZANESE – Coppa Lombardia 1A Categoria – Gir. 8 GARA dell’1.9.2024 – ASD GERENZANESE – ASD ATLETICO LOMAZZO 1907 C.U. n. 14 del C.R.L. datato 03.09.2024
La società A.S.D. GERENZANESE propone reclamo avverso la delibera richiamata in epigrafe, con cui il Giudice Sportivo di 1°Grado ha riscontrato sul referto arbitrale che la stessa ha effettuato, nel corso dell’incontro in parola, n. 6 (sei) sostituzioni, in luogo delle 5 consentite, ha disposto l’applicazione dell’art. 10 CGS e ha omologato la partita con il risultato di 0-3 in favore della controinteressata ATLETICO LOMAZZO 1907. Ad avviso della reclamante, l’indicazione di 6 sostituzioni sugli atti ufficiali di gara sarebbe frutto di un mero errore da parte dell’arbitro, il quale avrebbe riportato due volte la stessa sostituzione, una per ciascuna squadra, quando in realtà l’unica ad aver effettuato tale cambio al minuti 20’ del 2° tempo regolamentare sarebbe stata l’ATLETICO LOMAZZO 1907. Di conseguenza, la ASD GERENZANESE avrebbe effettuato solo 5 sostituzioni, nei termini del regolamento, e verrebbero quindi meno i presupposti per l’applicazione dell’art. 10 CGS. Si chiede quindi l’annullamento della delibera e l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Acquisito in data 4 settembre 2024 apposito supplemento arbitrale, all’udienza del 5 settembre 2024 nessuna delle due controparti compariva, sebbene regolarmente notiziate, sicché questa Corte tratteneva il reclamo in decisione, assunta come da dispositivo del 5 settembre 2024. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, osservato che il reclamo è stato proposto nei termini di Regolamento OSSERVA Come noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione ai fatti accaduti (sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019). In specie, anche a fronte del supplemento arbitrale pervenuto per l’udienza del 5 settembre 2024, ove veniva confermato che quanto riportato nel referto arbitrale era corrispondente alle annotazioni riportate sul taccuino dell’ufficiale di gara e doveva quindi ritenersi corretto, il reclamo della ASD GERENZANESE risulta costituito da una mera prospettazione difensiva, priva di qualsiasi riscontro concreto e anzi contraddetto in modo documentale dagli atti di gara. Per questi motivi, riscontrato il numero di n. 6 sostituzioni nel corso dell’incontro, deve ritenersi corretta la decisione del G.S. che ha ritenuto di applicare al caso di specie la sanzione dell’art. 10 CGS, per irregolarità della gara. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo. Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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