C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – Reclamo della società U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO – Coppa Italia Promozione, Girone 18 GARA del 01.09.2024 tra G.S.D. LUISIANA – U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO C.U. n. 15 del C.R.L. datato 05.09.2024

Reclamo della società U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO - Coppa Italia Promozione, Girone 18 GARA del 01.09.2024 tra G.S.D. LUISIANA – U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO C.U. n. 15 del C.R.L. datato 05.09.2024

La società U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico della reclamante l’ammenda di € 500,00 per introduzione ed uso di materiale pirotecnico in occasione della gara del 01.09.2024 tra G.S.D. Luisiana–U.S. Calcio San Pellegrino. La Società, nel proprio reclamo, chiede una revisione del provvedimento sanzionatorio deducendo anzitutto che, con riferimento alla gara in oggetto, la US Calcio San Pellegrino era ospite e non aveva al seguito nessun tifoso organizzato (se non qualche compagna dei calciatori). La reclamante evidenzia inoltre che era presente una tifoseria organizzata a favore della squadra di casa, con tamburi, bandiere e fumogeni bianchi e blu (come i colori della società avversaria), mentre i colori sociali della squadra San Pellegrino risultano il bianco ed il rosso. In conclusione, la reclamante chiede una revisione delle sanzioni. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, visto il C.U. n.46/A del 31.07.2024 della F.I.G.C. ed il C.U. n.85 del 31.07.2024 della L.N.D., OSSERVA PRELIMINARMENTE Il richiamato C.U. n.85 del 31.07.2024 della L.N.D, attuativo del C.U. n.46/A del 31.07.2024 della F.I.G.C., concernente la “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di coppa regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della lega nazionale dilettanti (stagione sportiva 2024/2025)”, in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale stabilisce, al punto n. 2), che: “il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;”. La gara del 01.09.2024 tra G.S.D. LUISIANA – U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO risulta un incontro della fase regionale di coppa Italia, dovendosi pertanto applicare al caso in esame la disciplina relativa all’abbreviazione dei termini sopra riportata.

La delibera del G.S. a cui il reclamo si riferisce è stata pubblicata in data 05.09.2024, sul C.U. n. 15 del C.R.L., mentre risulta che la reclamante, senza provvedere alla trasmissione del preannuncio, abbia depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello in data 10.09.2024, ben oltre il termine perentorio sopra richiamato. Risulta pertanto accertata la mancata osservanza dei termini, previsti a pena di inammissibilità, per il deposito del reclamo. La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali di cui ai C.U. n.46/A del 31.07.2024 della F.I.G.C. e C.U. n.85 del 31.07.2024 della L.N.D. Dispone l’addebito della relativa tassa.

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