C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 30/08/2024 – Delibera – gara del 28/ 8/2024 SS FRANCO SCARIONI 1925 – CENTRO SCHUSTER
gara del 28/ 8/2024 SS FRANCO SCARIONI 1925 - CENTRO SCHUSTER
Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 7 del 8-8-2024 che riprende integralmente il CU Nº 85 del 31-8-2024 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 46/A del 31-8-2024 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) omissis,,, 3) omissis . La società Franco Scarioni con nota a mezzo pec in data 29-8-2024 ore 09,57 ha inviato preannuncio di ricorso unitamente alle motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto. Con il ricorso, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Belviso Lorenzo nato il 7-8-2004, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 17 del 21-9-2023. Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Città di Segrate - Centro Schuster del 14-9-23 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da CU del CRL nº 17 del 21-9-2023 e tale sanzione, residuo della scorsa stagione che doveva essere scontata nella presente e non risulta sia stata scontata.
Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Centro Schuster ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 18 partecipando attivamente alla gara dal 38º del 2º tempo in sostituzione di altro calciatore. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Centro Schuster non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visto l'art.10 2 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società Centro Schuster la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Centro Schuster l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Belviso Lorenzo della società Centro Schuster o per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 26/9/2024 il dirigente accompagnatore sig. Briganti Iacopo della società Centro Schuster; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.