C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – gara del 14/ 9/2024 REAL MILANO – LUCIANO MANARA
gara del 14/ 9/2024 REAL MILANO - LUCIANO MANARA
Dagli atti di gara risulta che la medesima è stata sospesa in via definitiva al 49º del 2º tempo, mancando ancora 4 minuti al termine del tempo di recupero concesso dall'arbitro in quanto concordemente i capitani delle due squadre comunicano che non avrebbero continuato a la gara a motivo di prevenire risse tra i propri calciatori. Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e visti i supplementi al rapporto di gara in data 17-9-2024 ore 12,56 ed in data 17-9-2024 ore 14,07 non risultano motivi ostativi a portare a termine la gara quale la sussistenza di un pericolo reale ed attuale per la incolumità dei partecipanti alla gara stessa. Pertanto la decisione delle società di non continuare la gara va valutata alla luce dell'articolo 53 delle NOIF che testualmente recita: " 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S." Visto l'art 53 delle NOIF.
PQS DELIBERA
di comminare alle società Real Milano ed Luciano Manara la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 100,00. Di dare atto che le altre sanzioni sono pubblicate nelle apposite sezioni del presente Comunicato Ufficiale.