C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – gara del 7/ 9/2024 ACADEMY UBOLDO – GERENZANESE
gara del 7/ 9/2024 ACADEMY UBOLDO – GERENZANESE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 12-9-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Gerenzanese. Dato atto che con pec in data 11-9-2024 ore 14,46 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Academy Uboldo ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Dagli atti di gara risulta che la società Academy Uboldo durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-24 punto 24 pag. 49 e come riportato sul CU n 15 del CR Lombardia del 5-9-2024 " Norme comuni" " Sostituzione dei calciatori .." pag 27/15. Pertanto la gara di che trattasi dal 41º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare. Infatti la società Academy Uboldo ha provveduto a far partecipare alla gara, oltre ai cinque calciatori già in precedenza sostituiti, anche il calciatore nº 15 Govoni Filippo, in sostituzione del calciatore nº 9. Il ricorso pertanto è fondato e va accolto. La società Academy Uboldo non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.
PQS DELIBERA
di comminare alla società Academy Uboldo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; di accreditare alla società Gerenzanese la tassa ricorso, se versata.