C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – gara del 7/ 9/2024 ATLETICO CASTEGNATO ASD – CASTELLANA C.G. SSDSRL

gara del 7/ 9/2024 ATLETICO CASTEGNATO ASD - CASTELLANA C.G. SSDSRL

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 12-9-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società AC Castellana G.C.. Dato atto che con pec in data 11-9-2024 ore 14,49 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene la irregolarità della gara in quanto " Prima dell'inizio della gara ci viene segnalato dal Direttore di gara che la distinta della squadra avversaria ci verrà consegnata successivamente all'inizio in quanto non disponibile prima della partita... ci viene consegnata durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo... Inoltre, sia nella parte scritta a computer che in quella scritta a mano risultano incomprensibili i cognomi e nomi di diversi giocatori, soprattutto nella parte superiore dal numero 1 al numero 8.Di conseguenza è risultato impossibile (e lo risulta ancora oggi) verificare la regolarità dei giocatori avversari"; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Il direttore di gara in proposito sentito invia supplemento a mezzo mail in data 11.9.2024 ore 11,18 ed ore 13,07 con i quali sostiene di aver identificato con documenti i calciatori partecipanti alla gara tuttavia effettivamente la distinta della società Atletico Castegnato ò in parte illeggibili e non completa nel nominativo del calciatore nº11. La società Atletico Castegnato non ha inviato deduzioni. L'articolo 10 comma 8 del CGS dispone:" Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti".

PQS DELIBERA

Di inviare gli atti di gara ed il ricorso alla On Procura Federale al fine di accertare l'identità e la posizione dei calciatori che nella gara di che trattasi hanno effettivamente ed attivamente partecipato alla gara ed in particolare identificare il calciatore partecipante con il n 11. Di riservarsi eventuali provvedimenti all'esito dell'indagine e tenere in sospeso la omologazione del risultato di gara.

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