C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – gara del 7/ 9/2024 MARIANO CALCIO – CIRCOLO GIOVANILE BRESSO

gara del 7/ 9/2024 MARIANO CALCIO - CIRCOLO GIOVANILE BRESSO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 12-9-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Pol. Circolo Giovanile Bresso. Dato atto che con pec in data 11-9-2024 ore 11,48 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Con il ricorso, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Potenza Stefano Vincenzo nato il 1-1- 2007, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 83 del 16-5-2024. Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara. Infatti tale calciatore risulta squalificato per 2 gare come da CU del CRL 83 del 16-5-2024, tale sanzione non risulta scontata. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Mariano Calcio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 2 partecipando attivamente alla gara. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Mariano Calcio non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visti gli art. 21 comma 7 e l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare alla società Mariano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0- 3; b) b) di comminare alla società Mariano Calcio l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) c) di squalificare il calciatore Potenza Stefano Vincenzo della società Mariano Calcio per una ulteriore gara; d) d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 9/10/2024 il dirigente accompagnatore sig. Canzi Emilio della società Mariano Calcio; e) e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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