C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 26/09/2024 – Delibera – gara del 14/ 9/2024 ORATORIO STRADELLA – FRIGIROLA 1952

gara del 14/ 9/2024 ORATORIO STRADELLA - FRIGIROLA 1952

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 19 del 19-9-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Oratorio Stradella. Dato atto che con pec in data 18-9-2024 ore 14,03 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Frigirola " al 20ºminuto del secondo tempo risulta la sostituzione del numero 8 con l'ingresso in campo del numero 18 come da referto di gara ... Il numero 18 non risulta inserito nella distinta di gara.. . Non risulta riconoscibile pertanto non ha titolo nel prendere atto alla gara"; chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Allega infatti distinta di gara dove figurano in successione i calciatori della società Frigirola elencati regolarmente dal nº 1 al numero 17 indi, mancando il numero 18 risultano riportati il nº 19 Villa Stefano ed il 20 Guglielmo Giuseppe. La società Frigirola ha inviato controdeduzioni con le quali significa che " La Asd Frigirola 1952 ha commesso un mero errore di scrittura sulla distinta omettendo il n. 18 e saltando direttamente al n. 19 pertanto il giocatore che è entrato al 20º del secondo tempo contraddistinto col n. 18 era in realtà il giocatore regolarmente conosciuto dall'arbitro e di conseguenza autorizzato ad entrare in campo n: 19.. l'arbitro ha regolarmente identificato il giocatore". Agli atti di gara risulta allegata la distinta dei calciatori della società Frigirola compilata a stampa (come peraltro quella prodotta dalla reclamante) dove figurano in successione i calciatori della società Frigirola elencati regolarmente nel riquadro denominato "numero di ruolo" dal nº 1 al numero 17 indi, i numeri a stampa 19 Villa Stefano e 20 Guglielmo Giuseppe risultano cancellati con penna e corretti con penna rispettivamente con i numeri 18 e 19. Peraltro il direttore di gara in proposito interpellato con mail in data 18.9.2024 ore 14,05 e successiva in data 19.9.2024 ore 11,39 ha comunicato che " la correzione dei numeri degli ultimi due calciatori presenti nella distinta della società Frigirola 1952 (Villa Stefano 18 e Guglielmo Giuseppe 19) non è stata comunicata alla società Oratorio Stradella. In ogni caso confermo di avere identificato i due calciatori con i rispettivi numeri prima dell'inizio della gara.". Inoltre il direttore di gara conferma che " la sostituzione al 20º del secondo tempo esce Villa Nicolò ed entra il n 18 Villa Stefano ed al 31º del secondo tempo esce il nº 11 Quinones Castillo Michael ed entra il nº 19 Guglielmo Giuseppe sono state regolari". Le Decisioni Ufficiali della FIGC alla regola tre del Regolamento del giuoco del calcio in proposito dispongono che: " Adempimenti preliminari alla gara 1) Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e a un elenco, redatto almeno in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara (solamente per la Società ospitante) e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato 2) Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dall'arbitro e consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi. 3) Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, a iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Società. 4) omissis. Identificazione dei calciatori 1) L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere a identificarli in uno dei seguenti modi: a) omissis; b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza ecc… Pertanto si riscontra la mancata comunicazione alla società Oratorio Stradella delle correzioni apportate alla numerazione del ruolo di due propri calciatori sulla distinta di gara da parte della società Frigirola e si dà atto di quanto affermato dal direttore di gara in ordine alla variazione della numerazione ed all'avvenuto riconoscimento dei due calciatori Villa Stefano 18 e Guglielmo Giuseppe 19. Il ricorso pertanto non può essere accolto.

PQM DELIBERA

 di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Oratorio Stradella -Frigirola 1952. 0- 2; di comminare alla società Frigirola 1952 l'ammenda di euro 100,00 per la mancata comunicazione alla società avversaria della correzione apportata alla numerazione del ruolo di due propri calciatori. di addebitare alla società Oratorio Stradella la tassa ricorso, se non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it