C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 04/07/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 18.04.2024, Prot. 26320/573, a carico di: Momodou Lamin Darboe,

Deferimento della Procura Federale datato 18.04.2024,

Prot. 26320/573, a carico di: Momodou Lamin Darboe, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Real Dor Brescia, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Real Dor Brescia, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; A.S.D. Real Dor Brescia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Momodou Lamin Darboe, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che alla riunione del 27 giugno 2024, svoltasi a mezzo collegamento telematico tramite l’applicativo Google Meet, sono comparsi: per la Procura federale l’Avv. Francesco Vignoli; il sig. Andrea Russo, in qualità di Presidente della società ASD Real Dor Brescia; nessuno per il deferito sig. Momodou Lamin Darboe. Il rappresentante della Procura, riportandosi integralmente al deferimento, ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni:  per Momodou Lamin Darboe: 4 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;  per ASD Real Dor Brescia: € 500,00 di ammenda.

Il Presidente della società deferita ha evidenziato che l’errore è stato compiuto dalla società in totale buona fede. Infatti, l’atleta non parlava bene l’italiano e non poteva ben comprendere il contenuto dei moduli che ha firmato. osserva l’istruttoria svolta ha consentito di appurare i fatti nella loro interezza. È infatti provato per tabulas che la dichiarazione riportata sulla richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore Momodou Lamin Darboe non è veritiera, dal momento che lo stesso è stato tesserato per la società JK Nara Trans, affiliata alla Federazione Estone, giocando la sua ultima partita il 31.03.2023. Da tale comportamento deriva da parte del calciatore la violazione dell’art. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Preso atto di ciò, ai fini della quantificazione della sanzione, occorre evidenziare sia la circostanza che la società deferita si sia assunta la piena responsabilità dell’errore, commesso in buona fede, che la non particolare gravità dei fatti contestati, non avendo di fatto il calciatore mai preso parte all’attività sportiva della Società. Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale, in parziale accoglimento della richiesta formulata della Procura Federale nel proprio atto di deferimento

condanna

MOMODOU LAMIN DARBOE alla sanzione della qualifica per 1 (una) gara effettiva da scontarsi nel campionato di competenza. La società A.S.D. REAL DOR BRESCIA a euro 200,00 di ammenda Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

 

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