C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2024, Prot. 2544/918, a carico di: Antonio Ronchi,

Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2024, Prot. 2544/918, a carico di:

 Antonio Ronchi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bremese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bremese, consentito e comunque non impedito che il calciatore D.P.V., sebbene tesserato per la società U.S. Castelenovetto, prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Bremese alla gara Pol. Bremese – Pol. D. Unione Cassolese del 2.3.2024, valevole per il Torneo Primaverile Pulcini Misti, utilizzando il nome dl calciatore P.N., tesserato per la società Pol. Bremese, il cui nominativo è indicato in distinta al numero 5; Luca Ronchi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Bremese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Bremese – Pol. D. Unione Cassolese del 2.3.2024 valevole per il Torneo Primaverile Pulcini Misti, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Bremese, nella quale è indicato il nominativo del calciatore P.N. indicato in distinta al n. 6, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il calciatore D.P.V., sebbene fosse tesserato per la società U.S. Castelenovetto; Pol. Bremese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Ronchi e Luca Ronchi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE Alla riunione del 12 settembre 2024, sono comparsi: per la Procura Federale l’Avv. Sergio Onesti; il sig. Antonio Ronchi, personalmente e in qualità di Presidente della Pol. Bremese, nonché quale delegato del sig. Luca Ronchi, giusta procura depositata. Il rappresentante della Procura Federale ha riferito che le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 127 del CGS, nei termini che seguono: LUCA RONCHI: sanzione base pari a mesi 3 (tre) di inibizione, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale pari a mesi 2 (due) di inibizione; ANTONIO RONCHI: sanzione base pari a mesi 3 (tre) di inibizione, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale pari a mesi 2 (due) di inibizione; POL. BREMESE: sanzione base pari a €500,00 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale pari a € 344,00 di ammenda. OSSERVA Gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 127 C.G.S. prima dell’apertura del dibattimento tra la Procura e i soggetti deferiti, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l’equità delle sanzioni concordate, devono essere dichiarati efficaci.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S. dichiara l’efficacia degli accordi tra le parti sull’applicazione a carico di: LUCA RONCHI: della sanzione dell’inibizione per la durata di 2 (due)mesi; ANTONIO RONCHI: della sanzione dell’inibizione per la durata di 2 (due)mesi; POL. BREMESE: della sanzione dell’ammenda di € 344,00.

 

 

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