C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2024, Prot. 2603/904, a carico di: Cuzuioc Gabriel,

Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2024, Prot. 2603/904, a carico di:

Cuzuioc Gabriel, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S.D. Missaglia Maresso, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 14.02.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Missaglia Maresso, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; U.S.D. Missaglia Maresso a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cuzuioc Gabriel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE alla riunione del 12 settembre 2024, sono comparsi: per la Procura federale l’Avv. Sergio Onesti; per la società A.S.D. Missaglia Maresso, il sig. Diego Sala, in qualità di Vicepresidente e delegato dal Presidente della Società deferita; nessuno per il deferito sig. Cuzuioc Gabriel. Il sig. Sala ha segnalato al Tribunale che il calciatore Cuzuioc è stato tesserato per la A.S.D. Missaglia Maresso per una settimana senza mai giocare, attualmente non lo è più e, per la Società, si è reso irreperibile. La Procura ha rilevato che le notifiche al sig. Cuzuioc, sia dell’avviso di conclusione delle indagini, del deferimento, che dell’avviso di fissazione udienza devono ritenersi rituali ex art. 53, co. 5, lett. a) n. 2, del CGS. Il rappresentante della Procura, riportandosi integralmente al deferimento, ha quindi chiesto di comminare le seguenti sanzioni: per Cuzuioc Gabriel: 4 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;  per A.S.D.: € 500,00 di ammenda. Il sig. Sala ha precisato che la Società A.S.D. Missaglia Maresso, con tutti i ragazzi, sia comunitari che extracomunitari, prima di richiedere il loro tesseramento, esegue delle verifiche e, pur avendo il 30 per cento di tesserati stranieri, è la prima volta che incorre in questo tipo di situazione. Nel caso di specie, la Società aveva chiesto al giocatore, prima di richiedere il tesseramento, se fosse stato tesserato in Grecia, suo paese di origine, e lo stesso aveva assicurato di non essere mai stato tesserato per nessuna federazione estera. OSSERVA Preliminarmente, per quanto attiene le notificazioni degli atti al sig. Cuzuioc, questo Tribunale ritiene che le stesse siano state effettuate in conformità dell’art. 53, co. 5, lett. a) n. 2, del CGS e, pertanto, il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.

Venendo al merito, l’istruttoria svolta ha consentito di appurare i fatti nella loro interezza. È infatti provato per tabulas che la dichiarazione riportata sulla richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore Gabriel Cuzuioc non è veritiera, dal momento che lo stesso è stato tesserato per la società Gas Panthires Rodou, affiliata alla Federazione Greca. Da tale comportamento deriva da parte del calciatore la violazione dell’art. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. Preso atto di ciò, ai fini della quantificazione della sanzione, occorre evidenziare sia la circostanza che la società ha commesso l’errore in buona fede, che la non particolare gravità dei fatti contestati, non avendo di fatto il calciatore mai preso parte all’attività agonistica della Società. Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale, in parziale accoglimento della richiesta formulata della Procura Federale nel proprio atto di deferimento,

CONDANNA

GABRIEL CUZUIOC alla sanzione della qualifica per 2 (due) gare effettive da scontarsi nel campionato di competenza. La società A.S.D. MISSAGLIA MARESSO a euro 100,00 di ammenda

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it