C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – datato 31.07.2024 Prot. n. 2831/890 – a carico di: DONGHI Riccardo,

Deferimento della Procura Federale – datato 31.07.2024 Prot. n. 2831/890 – a carico di:

DONGHI Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Revolutional Carvico, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Accademia Calcio – Revolutional Carvico del 25.2.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, all’interno del tunnel di collegamento degli spogliatoi al recinto di gioco, dopo essersi tolto la maglia da gioco per non essere identificato ed essersi avvicinato al direttore di gara, proferito nei confronti dello stesso, unitamente al compagno di squadra sig. Dethie Niang ed al dirigente accompagnatore tesserato per la stessa A.S.D. Revolutional Carvico sig. Stefano Genco, espressioni offensive ed ingiuriose; NIANG Dethie, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Revolutional Carvico, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Accademia Calcio – Revolutional Carvico del 25.2.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, all’interno del tunnel di collegamento degli spogliatoi al recinto di gioco, dopo essersi tolto la maglia da gioco per non essere identificato ed essersi avvicinato al direttore di gara, proferito nei confronti dello stesso, unitamente al compagno di squadra sig. Donghi Riccardo ed al dirigente accompagnatore tesserato per la stessa A.S.D. Revolutional Carvico sig. Stefano Genco, espressioni offensive ed ingiuriose;

GENCO Stefano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Revolutional Carvico, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Accademia Calcio – Revolutional Carvico del 25.2.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, all’interno del tunnel di collegamento degli spogliatoi al recinto di gioco proferito nei confronti dell’arbitro, unitamente ai calciatori sig. Dethie Niang e Riccardo Donghi, espressioni offensive ed ingiuriose. Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE alla riunione del 12 settembre 2024 sono comparsi:  l’Avv. Sergio Onesti per la Procura Federale;  I sigg.ri Riccardo Donghi e Dethie Niang personalmente;  nessuno è comparso per il sig. Genco Stefano. Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale ed i sigg.ri Riccardo Donghi e Dethie Niang dichiarano di avere raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate: per DONGHI Riccardo: pena base 6 giornate di squalifica, diminuita di 1/3, pena finale: 4 (quattro) giornate di squalifica; per NIANG Dethie: pena base 6 giornate di squalifica, diminuita di 1/3, pena finale: 4 (quattro) giornate di squalifica.

In relazione al deferito sig. Stefano Genco, non comparso, il rappresentante della Procura si riporta agli atti e chiede comminarsi la sanzione di numero 2 mesi di inibizione. OSSERVA Relativamente alle incolpazioni dei sigg.ri DONGHI Riccardo e NIANG Dethie, gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. tra la Procura Federale ed i due soggetti deferiti, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l’equità delle sanzioni concordate, meritano di essere dichiarati efficaci. Invece, con riferimento al deferito sig. Genco Stefano, dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge chiaramente la fondatezza della condotta contestata. In particolare, risultano accertate sia le frasi offensive ed ingiuriose rivolte al direttore di gara (richiamando le dichiarazioni dello stesso arbitro riportate nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, aventi in ogni caso valore di fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 C.G.S.) sia le individuazioni dei soggetti presenti al fatto (evidenziando che per stessa ammissione del deferito sig. Genco, quest’ultimo si avvicinava all’arbitro al termine della gara insieme ad altri tesserati). Infine, valutata la corretta qualificazione dei fatti e l’esatta quantificazione della sanzione, la richiesta avanzata dalla Procura merita pieno accoglimento. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale, DICHIARA visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S., l’efficacia dell’accordo tra le parti sull’applicazione a carico di: DONGHI Riccardo: della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica; NIANG Dethie: della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica.

CONDANNA

GENCO Stefano a 2 (due) mesi di inibizione, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett.a), del C.G.S.

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