C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/09/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – datato 25.07.2024 Prot. n. 2342/905 – a carico di: 1. sig. Stefano Parma,

Deferimento della Procura Federale – datato 25.07.2024 Prot. n. 2342/905 – a carico di:

1. sig. Stefano Parma, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real; 2. sig. Giuseppe Costantino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real; 3. sig. Alessandro Maestri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real 4. sig. Davide Marenco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real; 5. sig. Massimo Mercadante, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real; per rispondere: - il sig. Stefano Parma, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutato senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale era tesserato; - il sig. Giuseppe Costantino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutato senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale era tesserato; - il sig. Alessandro Maestri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutato senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale era tesserato; - il sig. Davide Marenco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutato senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale era tesserato; - il sig. Massimo Mercadante, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Real: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutato senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale era tesserato Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE alla riunione del 12 settembre 2024 sono comparsi:  l’Avv. Sergio Onesti per la Procura Federale; nessuno è comparso per i soggetti deferiti; A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare la sanzione di dieci giornate di squalifica per ciascuno dei deferiti, da scontarsi nel campionato di rispettiva competenza. OSSERVA dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge inequivocabilmente la responsabilità dei tesserati deferiti per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte. Risulta documentalmente provato in atti che, in seguito alla decisione della Società A.S.D. Nuova Real di esonerare l’allenatore, un gruppo di ben venti calciatori tesserati per la medesima assunsero la concordata decisione di non svolgere più alcuna attività, come forma deliberata di “protesta”. L’intenzionalità della decisione assunta è certificata da un messaggio inoltrato via whats app da uno dei predetti calciatori (che ha definito la propria posizione mediante un accordo con la Procura Federale ex art. 126 CGS), con il quale questa veniva comunicata quale sorta di ritorsione verso le scelte societarie che si dichiarava apertamente di non condividere. Nel corso delle indagini, poi, la Procura Federale ha acquisito la testimonianza del Presidente della Società A.S.D. Nuova Real Sig. Vito Cinquepalmi, a conferma non solo dell’intenzionalità dell’azione ritorsiva posta in essere dai calciatori dissenzienti rispetto alle scelte societarie, ma anche a conferma che questa venne effettivamente posta in essere, tanto che la Società si vide costretta ad impiegare per il prosieguo calciatori provenienti dalle compagini giovanili nonché ricorrere a nuovi tesseramenti. In aggiunta, si evidenzia come l’autore dell’anzidetto messaggio whats app ed il Sig. Stefano Parma abbiano confermato che, dopo la decisione relativa all’esonero dell’allenatore, l’ulteriore motivazione di dissenso sarebbe stata la (peraltro non ancora ufficializzata) decisione di non convocare proprio lo stesso Parma per la partita a venire. Il che avrebbe rafforzato l’intento già maturato e comunicato a mezzo “social”. La condotta posta in essere dai deferiti (rammentando ancora che altri tesserati hanno definito ex art. 126 CGS la loro posizione) è certamente contraria ai doveri di probità sanciti dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, così come contestato, cosicché la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale appare congrua e correttamente rapportata alla regiudicanda.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

i calciatori sig. Stefano Parma, sig. Giuseppe Costantino, sig. Alessandro Maestri, sig. Davide Marenco e sig. Massimo Mercadante, alla sanzione della squalifica per dieci giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di rispettiva competenza.

 

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