C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 11/07/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 30385/704 p.f.i. 23/24 datato 05.06.2024 – a carico di: SCHIAVI Cristiano,
Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 30385/704 p.f.i. 23/24 datato 05.06.2024 – a carico di:
SCHIAVI Cristiano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Castelnovese, per violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per il giorno 4.3.2024, manifestando sia telefonicamente che con dichiarazione trasmessa a mezzo pec in data 4.3.2024 la volontà espressa di non rendere ulteriori dichiarazioni rispetto ai fatti dallo stesso riferiti nel corso dell’audizione del 17.1.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; A.S.D. Castelnovese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cristiano Schiavi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE alla riunione del 4 luglio 2024 sono comparsi: l’Avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale; nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Risulta dagli atti che la Procura Federale ed i soggetti deferiti, in data 04.07.2024, abbiano raggiunto e sottoscritto accordi ai sensi dell’art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate: per SCHIAVI Cristiano: pena base 3 mesi di inibizione, diminuita di 1/3, pena finale: 2 (due) mesi di inibizione; per A.S.D. CASTELNOVESE: pena base € 500,00 di ammenda, diminuita di 1/3, pena finale: € 334,00 di ammenda. OSSERVA Gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. prima dell’apertura del dibattimento, tra la Procura Federale ed il signor SCHIAVI Cristiano e l’ASD CASTELNOVESE, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l’equità delle sanzioni concordate, meritano di essere dichiarati efficaci. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S.
DICHIARA
l’efficacia dell’accordo tra le parti sull’applicazione a carico di: SCHIAVI Cristiano: della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; A.S.D. CASTELNOVESE: della sanzione di € 334,00 di ammenda.