C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 03/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 06.08.2024 – Prot.3347/8493-24/PM/fda, nei confronti di: Roberto Tengattini,

Deferimento della Procura Federale datato 06.08.2024 – Prot.3347/8493-24/PM/fda, nei confronti di:  Roberto Tengattini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la società A.C.D. Paratico 2009; Giuliano Ferrari, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; Sasha Thomas Fumagalli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; Sebian Corsini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009;  Luca Ferrari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009;  Cristian Stefan Salongi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009; Pietro Loda, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.C.D. Paratico 2009;  la società A.C.D. Paratico 2009;

per rispondere:

1. il sig. Roberto Tengattini della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Paratico 2009, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Luca Ferrari e Sasha Thomas Fumagalli di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; i calciatori sigg.ri Luca Ferrari e Sasha Thomas Fumagalli hanno partecipato all’incontro appena citato utilizzando rispettivamente i nominativi dei calciatori sigg.ri Cristian Stefan Salogni, indicato nella distinta di gara con il n. 8, e Sebian Corsini, indicato nella distinta di gara con il n. 11; 2. il sig. Giuliano Ferrari a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.C.D. Paratico consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nella quale sono inseriti i nominativi dei calciatori sigg.ri Cristian Stefan Salogni, indicato con il n. 8, e Sebian Corsini, indicato con il n. 11, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tali calciatori all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto del calciatore sig. Cristian Stefan Salogni ha preso parte alla gara il calciatore sig. Luca Ferrari ed al posto del calciatore sig. Sebian Corsini ha preso parte alla gara il calciatore sig. Sasha Thomas Fumagalli, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; b) della violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, mentre si stava svolgendo la sua audizione dinanzi ai rappresentati della Procura Federale, interrotto la stessa senza alcun valido motivo abbandonando la stanza senza sottoscrivere il verbale ed invitando con tono di voce molto alto tutti gli altri tesserati convocati e presenti per essere ascoltati ad andarsene e a non rendere nessuna dichiarazione alla Procura Federale; 3. il sig. Luca Ferrari a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; per partecipare a tale incontro il sig. Luca Ferrari ha utilizzato il nominativo del calciatore sig. Cristian Stefan Salogni, indicato nella distinta di gara con il n. 8; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 4. il sig. Sasha Thomas Fumagalli a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Paratico 2009, alla gara A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024, valevole per il Campionato Juniores Under 19, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 16.2.2024 della Delegazione Provinciale di Brescia; per partecipare a tale incontro il sig. Sasha Thomas Fumagalli, ha utilizzato il nominativo del calciatore sig. Sebian Corsini, indicato nella distinta di gara con il n. 11; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 5. il sig. Pietro Loda della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 6. il sig. Sebian Corsini della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 7. il sig. Stefan Cristian Salogni, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.4.2024, sebbene fosse presente nel luogo della convocazione per essere ascoltato dai rappresentati della Procura Federale, abbandonato la sede dove si sarebbe dovuta svolgere l’audizione non fornendo nessuna valida giustificazione per il suo allontanamento volontario; 8. la società A.C.D. Paratico 2009 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Tengattini, Giuliano Ferrari, Luca Ferrari, Sasha Thomas Fumagalli, Pietro Loda, Sebian Corsini e Stefan Cristian Salogni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, con particolare riferimento alla notifica degli atti nei confronti e verificate le regolari costituzioni dei deferiti: PREMESSO CHE  Alla riunione del 25.09.2024 per la Procura Federale è comparso l’Avv. Francesco Vignoli, per i deferiti Tengattini, Ferrari Giuliano, Fumagalli, Corsini, Ferrari Luca, Loda, e per la A.C.D. Paratico 2009, è comparsa l’avv. Barbara Marini, giuste procure già acquisite in atti, a mezzo collegamento Teams; per il deferito Stefan Cristian Salongi nessuno è comparso.  Prima dell’apertura del dibattimento, le parti presenti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in relazione all’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., come da appositi moduli già trasmessi in pari data e acquisiti agli atti, ed in particolare: Roberto Tengattini – sanzione base mesi 4 (quattro) di inibizione, ridotta per il rito alla sanzione finale di mesi 2 (due) giorni 20 (venti) di inibizione;  Giuliano Ferrari – sanzione base mesi 7 (sette) di inibizione, ridotta per il rito alla sanzione finale di mesi 4 (quattro) giorni 20 (venti) di inibizione;  Sasha Thomas Fumagalli – sanzione base n. 7 (sette) giornate di squalifica, ridotta per il rito alla sanzione finale di n. 5 (cinque) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza;  Sebian Corsini – sanzione base n. 6 (sei) giornate di squalifica, ridotta per il rito alla sanzione finale di n. 4 giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; Luca Ferrari – sanzione base n. 7 (sette) giornate di squalifica, ridotta per il rito alla sanzione finale di n. 5 (cinque) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza;  Pietro Loda – sanzione base mesi 6 (sei) di inibizione, ridotta per il rito alla sanzione finale di mesi 4 (quattro) di inibizione;  la società A.C.D. Paratico 2009 – sanzione base € 500,00 (cinquecento,00) di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione, ridotta per il rito alla sanzione finale di € 333,33 (trecentotrentatre,33 di ammenda) e n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.  Incamerate le richieste di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, veniva quindi dichiarato aperto il dibattimento e veniva data la parola al rappresentante della Procura Federale in relazione alla posizione del calciatore Stefan Cristian Salongi. Il rappresentante della Procura Federale dapprima produceva documentazione attestante la regolarità e la tempestività delle notifiche dell’avviso di conclusione indagini e dell’atto di deferimento nei confronti del deferito, e quindi concludeva richiamandosi al deferimento e agli atti allo stesso collegati, richiedendo nei confronti del sig. Salongi l’applicazione della sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza. OSSERVA In via preliminare, Questo Tribunale deve procedere alla valutazione di correttezza e congruità degli accordi sulla sanzione ex art. 127, co. 1, CGS, così come richiesti dalle parti, in modo tempestivo, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi all’organo giudicante, in ossequio all’art. 127, co. 1, C.G.S., ad eccezione del calciatore Salongi Cristian Stefan, per il quale si procederà infra alle valutazioni sul merito. Come disposto dall’art. 127, co. 3, CGS, il Tribunale Federale può dichiarare l’efficacia degli accordi allorquando ritenga corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione o gli impegni indicati. Ebbene, in virtù di una delibazione allo stato degli atti e impregiudicata qualsiasi valutazione nel merito all’esito del giudizio e del pieno esplicarsi del diritto di difesa, dopo un’attenta analisi delle circostanze di fatto, Questo Tribunale ritiene di non poter accogliere nessuna delle richieste ex art. 127, co. 1, CGS, presentate dalle parti, in quanto la sanzione concordata appare manifestamente incongrua rispetto alla elevata gravità dei fatti così come contestati nell’atto di deferimento, ad eccezione di quanto riguarda la posizione dell’allenatore, sig. Pietro Loda, nei termini in cui si dirà infra. Invero, Questo Tribunale ritiene che dall’esame degli atti e delle specifiche contestazioni emergono fatti di estrema rilevanza: schierare sotto falso nome due calciatori squalificati nel corso di una partita di un campionato giovanile rappresenta, infatti, una delle più gravi espressioni di violazione e spregio dei valori dell’etica, della lealtà, della probità e del rispetto delle regole che governano lo sport del calcio, peraltro caratterizzata da un contegno soggettivo intrinsecamente doloso e premeditato. Ciò acquista ancora maggior rilievo laddove tra uno dei dirigenti e un calciatore schierato in modo surrettizio vi sia uno stretto legame di parentela. Per di più, dagli atti non emerge alcun tipo di resipiscenza o comprensione della gravità dei comportamenti contestati, tanto che all’atto della convocazione da parte della Procura Federale, dopo aver inizialmente negato gli addebiti, tutti i deferiti si sono rifiutati di sottoporsi o proseguire nell’audizione senza addurre alcuna spiegazione per tale scelta. Tutto quanto sopra senza contare che la partecipazione sotto falso nome a una gara, oltre ad aver comportato la compilazione mendace della distinta di gioco, con tutto ciò che ne consegue, potrebbe anche astrattamente costituire un illecito penale sub specie del reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. Per tutti questi motivi, non possono valutarsi positivamente le proposte di sanzione concordate tra le parti ai sensi dell’art. 127 CGS, in quanto inidonee a sanzionare in modo congruo la gravità dei comportamenti contestati, dovendosi disporre la prosecuzione del presente procedimento con fissazione di nuova udienza per la trattazione del giudizio nel contraddittorio tra le parti rispetto alle posizioni sopra richiamate ed indicate nel dispositivo. Con specifico riferimento, invece, alla posizione del sig. Pietro Loda, all’epoca dei fatti dirigente allenatore della società A.C.D. Paratico 2009, Questo Tribunale ritiene, da un lato, che la sanzione concordata per la sola violazione contestata al medesimo con il deferimento, inerente all’ingiustificato abbandono dell’audizione avanti agli organi della Procura Federale in violazione degli artt. 4 e 22 CGS, quantificata in mesi 6 (sei) di inibizione come sanzione base, possa ritenersi di per sé congrua, tenuto conto del ruolo del dirigente e del contesto complessivo di omertà e scarso rispetto dei valori di lealtà e rispetto delle regole del mondo del calcio in cui tale comportamento si inserisce. Allo stesso tempo, rileva il Tribunale come il sig. Pietro Loda fosse anche personalmente presente alla gara incriminata in veste, appunto, di allenatore della squadra U19 della società, come risultante dalla distinta in atti, sicché lo stesso non poteva non avere avuto contezza della presenza in campo di due calciatori squalificati, indicati in distinta sotto falso nome. Per questi motivi, in assenza di specifica contestazione sul punto nell’atto di deferimento, ritiene Questo Tribunale che debba essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti la sussistenza di profili di responsabilità del sig. Pietro Loda anche con riferimento a tale specifico profilo disciplinare della vicenda, allo stato non oggetto di contestazione. Venendo ora alla posizione del calciatore Salongi Cristian Stefan, lo stesso risulta parimenti deferito esclusivamente per quanto concerne il rifiuto immotivato di prendere parte all’audizione a seguito di convocazione della Procura Federale, contestazione che appare comprovata per tabulas e che risulta a sua volta connotata da particolare gravità ove inserita nel contesto complessivo della vicenda. Emerge, infatti, dagli atti di indagine che il calciatore, al pari degli altri deferiti, dopo essere inizialmente comparso presso il luogo dell’audizione, si è in seguito allontanato su acceso invito del dirigente accompagnatore Ferrari Giuliano, il quale aveva dapprima iniziato a sottoporsi all’esame e alle domande degli inquirenti, negando recisamente gli addebiti, e si è poi rifiutato di proseguire solo allorquando è stata sottoposta alla sua attenzione una fotografia del secondo calciatore che ha preso parte all’incontro sotto falso nome, e che come risulta dagli atti (v. stato di famiglia e documentazione di tesseramento), è il di lui figlio, Ferrari Luca. Di fronte a tale comportamento, la scelta del calciatore Salongi di allontanarsi dall’audizione, accondiscendendo alle rimostranze del Ferrari Giuliano e al tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, colora di maggiore gravità la violazione contestata, giustificando, ad avviso di Questo Tribunale, l’applicazione di una sanzione pari a mesi 3 (tre) di squalifica, che tiene conto altresì della giovane età dell’atleta e del minor coinvolgimento del medesimo nella vicenda incriminata rispetto ad altre, ben più gravi, posizioni. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S.: RIGETTA le richieste di applicazione della sanzione presentate dai deferiti Tengattini Roberto, Ferrari Giuliano, Fumagalli Sasha Thomas, Corsini Sebian, Ferrari Luca e per la A.C.D. Paratico 2009, in quanto manifestamente incongrue e DISPONE la prosecuzione del procedimento in relazione ai deferiti Tengattini Roberto, Ferrari Giuliano, Fumagalli Sasha Thomas, Corsini Sebian, Ferrari Luca e per la A.C.D. Paratico 2009, fissando l’udienza in prosecuzione per il giorno 17 ottobre 2024, ore 19:30. Contestualmente, DICHIARA l’efficacia dell’accordo ex art. 127 CGS raggiunto con riferimento alla posizione del dirigente allenatore Pietro Loda, applicando al medesimo la sanzione finale dell’inibizione per mesi 4 (quattro). Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti la posizione del sig. Pietro Loda con riferimento alla sua partecipazione, in qualità di allenatore, alla partita tra A.C.D. Paratico 2009 – Polisportiva Provagliese del 17.2.2024 e alla sua eventuale responsabilità disciplinare rispetto alla partecipazione all’incontro di due calciatori squalificati, indicati in distinta sotto falso nome. Contestualmente, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

nei confronti del calciatore Cristian Stefan Salongi la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), da scontarsi nel campionato di competenza.

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