C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 03/10/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 02.07.2024 – Prot. 145/801 23-24 PM, nei confronti di: 1. il sig. Gagliardini Roberto

Deferimento della Procura Federale datato 02.07.2024 – Prot. 145/801 23-24 PM, nei confronti di: 1. il sig. Gagliardini Roberto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Asd Football Club Cernusco; 2. il sig. De Angelis Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Football Club Cernusco;

3. la società Asd Football Club Cernusco;

per rispondere: - il sig. Gagliardini Roberto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Football Club Cernusco: della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori”, che prevede tra gli altri uno specifico dovere per dirigenti e membri dello staff di astenersi dal compiere abusi fisici e/o infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico, per avere lo stesso in data 20.2.2024, al termine dell'allenamento dei calciatori della squadra militante nel campionato under 14 della A.S.D. Football Club Cernusco, nel locale spogliatoio presso l’impianto sportivo in uso a tale società, strattonato ripetutamente e tirato uno schiaffo alla nuca al sig. De Angelis Edoardo, giovane calciatore tesserato per la predetta società; - il sig. De Angelis Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football Club Cernusco: della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 20.2.2024 al termine dell'allenamento dei calciatori della squadra militante nel campionato under 14 della A.S.D. Football Club Cernusco, nel locale spogliatoio presso l’impianto sportivo in uso a tale società, proferito all'indirizzo del sig. Gagliardini Roberto, dirigente tesserato per la medesima compagine, la seguente espressione: "non rompere i coglioni, non sei mio padre e non puoi dirmi cosa fare"; - la società A.S.D. Football Club Cernusco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Roberto Gagliardini ed Edoardo De Angelis, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, con particolare riferimento alla notifica degli atti nei confronti dei deferiti e verificate le regolari costituzioni dei deferiti: premesso che  Alla riunione del 04.09.2024 sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Fabio Esposito, nonché l’Avv. Riccardo Cioffi per il deferito sig. De Angelis Edoardo e il Presidente della Asd Football Club Cernusco;  Nessuno è comparso per il sig. Gagliardini Roberto;  Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e la Asd Football Club Cernusco dichiaravano di avere raggiunto un accordo in relazione all’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., ed in particolare:

Per la Asd Football Club Cernusco la sanzione dell’ammenda nella misura di € 666,66 (sanzione base € 1.000,00 ridotta di 1/3 in applicazione dell’art. 127 del C.G.S.). osserva Preliminarmente risulta che la richiesta di applicazione di sanzioni dopo il deferimento sia stata correttamente presentata dalle parti prima dello svolgimento della prima udienza innanzi all’organo giudicante, in ossequio all’art. 127, c.1, C.G.S. Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, così come dalle dichiarazioni rese in fase di indagini dai soggetti sentiti dalla Procura Federale, emerge pacificamente la responsabilità della Società per le condotte contestate nell’atto di deferimento. Dopo un’attenta analisi delle circostanze di fatto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale risulta congrua: la qualificazione dei fatti operata dalle parti si reputa corretta e, parimenti, risultano adeguate la sanzioni come sopra quantificate e specificate. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S.: dichiara l’efficacia dell’accordo tra le parti sull’applicazione delle seguenti sanzioni Per la Asd Football Club Cernusco la sanzione dell’ammenda nella misura di € 666,66 (sanzione base € 1.000,00 ridotta di 1/3 in applicazione dell’art. 127 del C.G.S.).

Per i sigg.ri De Angelis Edoardo, rappresentato e difeso dal proprio difensore, e per il sig. Gagliardini Roberto non comparso, la Procura Federale, nel riportarsi agli atti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:  Per il sig. Gagliardini Roberto la sanzione dell’inibizione per 18 mesi. Per il sig. De Angelis Edoardo la squalifica per 2 giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza; L’Avv. Cioffi, nel riportarsi integralmente agli atti, evidenziava come dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dalla Procura non potesse emergere alcuna responsabilità a carico del sig. De Angelis. Evidenziava in particolare che le dichiarazioni del deferito Gagliardini fossero inconciliabili con quelle del sig. L.S.S., unico teste ad aver riferito di espressioni irriguardose e provocatorie rivolte dal De Angelis nel corso dell’episodio da cui trae origine il procedimento. Per quanto attiene alla posizione del sig. Gagliardini Roberto, dalle deposizioni in atti emerge inequivocabilmente la sua responsabilità in ordine ai fatti ascritti. In particolare, i soggetti che hanno confermato la propria presenza in prossimità degli spogliatoi, hanno altresì riferito di aver chiaramente visto un forte strattonamento da parte del sig. Gagliardini nei confronti del calciatore De Angelis, colluttazione per giunta di intensità tale da cagionare la caduta del calciatore, sebbene senza conseguenze dannose. Allo stesso modo, risultano confermate dalle risultanze istruttorie le percosse nei confronti del sig. De Angelis da parte del dirigente. Quanto al sig. De Angelis, dalla ricostruzione effettuata dalla Procura - e condivisa da questo Collegio - questi avrebbe dapprima ritardato l’abbandono degli spogliatoi, e successivamente rivolto alcune espressioni di carattere irriguardoso e ingiurioso nei confronti del sig. Gagliardini da cui è scaturita l’anzidetta spropositata reazione. Sebbene questo Tribunale valuti la giovane età del calciatore e non possa in alcun modo giustificare la reazione del sig. Gagliardini a fronte dell’atteggiamento irridente assunto dal sig. De Angelis, va comunque considerato che quest’ultimo ha violato i principi di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia assumendo un comportamento dileggiante nei confronti di un dirigente della società. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale

IRROGA

 Al sig. Gagliardini Roberto la sanzione dell’inibizione per 18 mesi; Al sig. De Angelis Edoardo la squalifica per 1 giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza.

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