C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 18/07/2024 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 30521/677 p.f.i. 23/24 datato 06.06.2024 – a carico di: ZEKA Rigers,
Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 30521/677 p.f.i. 23/24 datato 06.06.2024 – a carico di:
ZEKA Rigers, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gessate, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43 delle N.O.I.F. per avere, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, preso parte alle attività sportive agonistiche della società A.S.D. Gessate senza disporre della certificazione sanitaria attestante l’idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica; nel corso del periodo temporale appena indicato, nello specifico, il sig. Rigers Zeka ha disputato le seguenti gare, tutte valevoli per il girone R del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Gessate: A.S.D. Gessate – C.S. Colnago del 6.11.2022, A.S.D. Revolutional Cravico - A.S.D. Gessate del 13.11.2022, A.S.D. Gessate – Centro Sportivo Villanova del 20.11.2022, A.C.D. Busnago - A.S.D. Gessate del 27.11.2022, A.S.D. Gessate – U.S.D. Atletico A.T. del 4.12.2022, G.S.D. Medolago - A.S.D. Gessate dell’11.12.2022, A.S.D. Pozzo Calcio - A.S.D. Gessate del 22.1.2023, A.S.D. Gessate - Aurora Terno del 29.1.2023, A.S.D. Gessate - U.S. Pierino Ghezzi del 5.2.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Trezzo del 12.2.2023, A.S.D. Bellusco - A.S.D. Gessate del 19.2.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Vaprio Calcio del 26.2.2023, G.S. Nino Ronco - A.S.D. Gessate del 5.3.2023, A.S.D. Gessate - A.D. Calusco Calcio del 12.3.2024, A.S.D. Gessate – A.S.D. Pessano Con Bornago del 19.3.2023, A.S.D C.S. Colnago - A.S.D. Gessate del 26.3.2023, A.S.D. Gessate – A.S.D. Revolutional Carvico del 2.4.2023, Centro Sportivo Villanova - A.S.D. Gessate del 17.4.2023, A.S.D. Gessate – A.C.D. Busnago del 23.4.2023 ed U.S.D. Atletico A.T. - A.S.D. Gessate del 30.4.2023; GENTILE Alessandro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dell’A.S.D. Gessate, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43 delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024 il sig. Francesco Ugo Gentile, calciatore tesserato per la società A.S.D. Gessate, prendesse parte alle attività sportive della squadra “primi calci” della società A.S.D. Gessate ed in particolare partecipasse, nelle fila della squadra schierata da tale società, alle gare valevoli per la categoria Primi Calci senza disporre della certificazione sanitaria attestante l’idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica; A.S.D. Gessate a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Gentile e Rigers Zeka, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito: PREMESSO CHE alla riunione del 4 luglio 2024 sono comparsi: l’Avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale; nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Risulta dagli atti che, in data 04.07.2024, la Procura Federale ed i soggetti deferiti, Gentile Alessandro e A.s.d. Gessate, abbiano raggiunto e sottoscritto accordi ai sensi dell’art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate: per GENTILE Alessandro: pena base 3 mesi di inibizione, diminuita di 1/3, pena finale: 2 (due) mesi di inibizione; per A.S.D. CASTELNOVESE: pena base € 1.000,00 di ammenda, diminuita di 1/3, pena finale: € 667,00 di ammenda. Per quanto riguarda invece il deferito sig. Zeka, nessuna proposta per l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 127 del C.G.S. risulta pervenuta OSSERVA Gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. prima dell’apertura del dibattimento, tra la Procura Federale ed il signor GENTILE Alessandro e l’A.s.d. Gessate, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l’equità delle sanzioni concordate, meritano di essere dichiarati efficaci. In conseguenza dell’assenza di proposta ai sensi dell’art. 127 C.G.S., il Tribunale dispone lo stralcio della posizione relativa al deferito Rigers Zeka nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S.
DICHIARA
l’efficacia dell’accordo tra le parti sull’applicazione a carico di: - GENTILE Alessandro: della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; - A.S.D. GESSATE: della sanzione di € 667,00 di ammenda. DISPONE lo stralcio della posizione relativa a ZEKA Rigers.