F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0079/CSA pubblicata del 30 Dicembre 2024 – Virtus Entella S.r.l. – Sig. Fabio Gallo

Decisione/0079/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0135/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 135/CSA/2024-2025, proposto dalla Società VIRTUS ENTELLA s.r.l., in data 10.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 72/DIV del 3/12/2024; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 13/12/2024, l’Avv. Maurizio Borgo e udito il legale del reclamante, Avv. Mattia Grassani, e il calciatore Davide Castelli, assistiti dal Segretario Generale, sig. Nicola Benedetti.

Preso atto della rinuncia in relazione alla sanzione inflitta all’allenatore della Società reclamante, sig. Fabio Gallo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

La VIRTUS ENTELLA s.r.l. ha preannunciato la impugnazione delle decisioni sopra citate con le quali, in riferimento alla gara Arezzo/Virtus Entella del 2/12/2024, sono state inflitte:

- all’allenatore della Società, sig. Fabio Gallo, la squalifica per 2 (due) gare effettive “per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Uff.).”

- al calciatore della Società, sig. Davide Castelli, la squalifica per 3 (tre) gare effettive “ per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, 72/267 senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.”

Con il reclamo, la Società VIRTUS ENTELLA s.r.l. ha svolto motivi solo con riferimento alla seconda delle sanzioni sopra indicate, rinunciando, implicitamente, al reclamo avverso la prima delle predette sanzioni.

A sostegno della residua impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione a 2 (due) giornate di squalifica e, in via subordinata, la commutazione della terza giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la VIRTUS ENTELLA s.r.l. ha eccepito l’erronea qualificazione del fatto da parte dell’Arbitro e, conseguentemente, del Giudice Sportivo, atteso che l’episodio di cui è giudizio non avrebbe, secondo l’assunto della reclamante, alcuna connotazione di condotta violenta, essendo riconducibile, al più, ad un comportamento meramente antisportivo, comunque sfornito di qualsivoglia intento lesivo.

Al proposito, questa Corte evidenzia come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente (che fonda l’intero ricorso su immagini, come noto non utilizzabili), il referto del Direttore di Gara, come noto assistito dal carattere di fede privilegiata, sia inequivocabile in ordine al comportamento tenuto dal Castelli che, a gioco fermo, sferrava una manata al volto di un avversario.

Condotta intenzionale e volontaria, come testimoniato dall’utilizzo del verbo “sferrare” da parte del Direttore di Gara per descrivere il gesto che non può che qualificarsi come violento, essendo del tutto avulso dal gioco (che era fermo) e che non può, neppure, essere ricondotto alla mera volontà di divincolarsi dall’avversario, attesa la parte del corpo dell’avversario (il volto e non il torace, come sostenuto nel reclamo) colpita.

Quanto all’entità della sanzione inflitta al Castelli, questa Corte ritiene che la stessa sia del tutto congrua atteso che è stato applicato dal Giudice Sportivo il minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per la condotta violenta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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