F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0085/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2024 – Società Villa Valle SSD ARL
Decisione/0085/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0115/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Savio Picone – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0115/CSA/2024-2025, proposto dalla società Villa Valle SSD ARL in data 28.11.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 60 del 26.11.2024;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.12.2024, l'Avv. Francesca Mite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Villa Valle SSD ARL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 60 del 26.11.2024, in relazione alla gara di Campionato Serie D girone "C", "Calcio Brusaporto–Villa Valle", del giorno 24-11-2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Matteo Perrotti per quattro giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale” e ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla società perchè “Al termine della gara, alcune persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, accedevano alla zona antistante gli spogliatoi e protestavano nei confronti della Terna Arbitrale. Venivano allontanate solo grazie all'intervento delle forze dell'Ordine”.
Quanto alla squalifica del calciatore, nel suo referto, l’arbitro ha così motivato l’espulsione del calciatore: “Al 33 2t segnalavo ALL'AE che il signor Perrotti Matteo, numero 10 della società Villa Valle, a seguito della segnatura della rete della squadra avversaria, si alzava dalla panchina protestando nei confronti della terna arbitrale urlando: 'siete dei coglioni, scandalosi, fenomeni del cazzo'. L'AE notificava l'espulsione.”
La reclamante sostiene l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa e ne chiede la riduzione.
Sostiene la reclamante che il comportamento del calciatore in questione sia ascrivibile ad una mera protesta connotata da tono “più volgare che offensivo” e che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto il curriculum disciplinare del calciatore relativo agli ultimi due anni, privo di espulsioni e squalifiche.
Quanto alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 irrogata alla società, nel referto dell’arbitro si legge che: “ Al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi, alcune persone non presenti in distinta appartenenti alla societa' Villa Valle ssdarl (riconosciuti in quanto indossavano indumenti riportante nome e logo della societa' sopra citata), si avvicinavano per protestare in merito alle decisioni assunte durante la gara. Una volta chiesto alla societa' ospitante di far allontanare dette persone, le stesse continuavano a inveire in merito alle decisioni assunte e alla richiesta della societa' ospitante di allontanarsi. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine i soggetti della societa' Villa Valle si allontanavano”.
La reclamante chiede la riduzione della ammenda ritenendola eccessiva, “in quanto si parla di proteste (senza insulti o, peggio, contatti ma solo avvicinamento e per une breve lasso di tempo)” e chiede di valorizzare il buon comportamento tenuto dalla società negli ultimi tempi.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 dicembre 2024, nessuno è comparso per la reclamante.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto quanto alla sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Matteo Perrotti e accolto quanto alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società.
Quanto alla squalifica del calciatore, per quanto qui rileva, è provato che il sig. Matteo Perrotti abbia rivolto espressioni irriguardose alla terna arbitrale. Si legge nel rapporto dell’arbitro che il Perrotta “(…), a seguito della segnatura della rete della squadra avversaria, si alzava dalla panchina protestando nei confronti della terna arbitrale urlando: 'siete dei coglioni, scandalosi, fenomeni del cazzo'. L'AE notificava l'espulsione”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quella addebitata al Perotti, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto redatto dal Direttore di Gara.
Ad avviso della Corte, le frasi pronunciate 'siete dei coglioni, scandalosi, fenomeni del cazzo', non risultano qualificabili alla stregua di una mera protesta o di una critica all’operato della terna arbitrale; sono, bensì, rivolte direttamente alle loro persone e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio e irriguardoso (cfr. Decisione n. 122, CSA., sez. III, 25 gennaio 2024); né la distinzione proposta dalla reclamante, tra comportamento irriguardoso e volgare, trova alcun riscontro nel dettato normativo (art. 36, comma 1, lett. a, CGS).
Questa Corte, pertanto, non ravvisa i presupposti per determinare una riduzione della squalifica comminata, che è già pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett.a, C.G.S.
Quanto alla sanzione della ammenda, per quanto qui rileva, è provato che “ Al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi, alcune persone non presenti in distinta appartenenti alla societa' Villa Valle ssdarl (riconosciuti in quanto indossavano indumenti riportante nome e logo della societa' sopra citata), si avvicinavano per protestare in merito alle decisioni assunte durante la gara. Una volta chiesto alla societa' ospitante di far allontanare dette persone, le stesse continuavano a inveire in merito alle decisioni assunte e alla richiesta della societa' ospitante di allontanarsi. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine i soggetti della societa' Villa Valle si allontanavano”.
In punto di diritto, questa Corte reputa opportuno evidenziare che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.
Quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, occorre tenere presente l’entità dei fatti.
Orbene, dalla dinamica dei fatti descritti in referto, è possibile desumere come, pur dovendo la protesta in questione essere stigmatizzata sul piano giuridico-sportivo, la società Villa Valle, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, tenuto conto sia del fatto che le proteste non sono state accompagnate da comportamenti oltraggiosi o violenti, sia del fatto che non è stata contestata la condotta collaborativa della società (cfr. CSA, Sez. III, 12 Novembre 2019).
La sanzione irrogata alla società risulta a questa Corte eccessivamente afflittiva e non proporzionata alla violazione della norma statutaria contestata.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in relazione alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società rideterminandola in € 700,00 (settecento/00).
Respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Matteo Perrotti.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce