F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0088/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2024 – Paolo Pierpaoli

Decisione/0088/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0124/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0124/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Pierpaoli Paolo, in data 02.12.2024;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 26.11.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.12.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Pierpaoli Paolo, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 26.11. 2024, in relazione alla gara Civitanovese Calcio SSdarl/F.C. Vigor Senigallia del 23 novembre 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa”.

Il sig. Pierpaoli Paolo, reclamante, sostiene di non aver rivolto all’arbitro alcuna espressione ingiuriosa, ma di aver manifestato il suo disappunto per un rigore non concesso alla sua squadra.

Rappresenta, inoltre, che dopo aver ricevuto il cartellino rosso, prima di uscire dal campo, ha chiesto scusa all’arbitro per il tono di voce usato nell’occasione.

Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione della sanzione da quattro a una giornata  effettiva di gara.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’arbitro che ha confermato il referto, evidenziando che l’allenatore sig. Pierpaoli Paolo alzandosi dalla panchina lo ha mandato verbalmente a “fanculo”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Il sig. Pierpaoli Paolo, reclamante, sostiene di non aver rivolto all’arbitro alcuna espressione ingiuriosa, ma di aver manifestato il suo disappunto per un rigore non concesso alla sua squadra.

Il Collegio rileva che il referto arbitrale di cui alla dichiarazione dell’arbitro, sig. Luca Pasqualini, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Il sig. Pierpaoli Paolo si rivolgeva al sottoscritto a gioco fermo alzandosi dalla panchina, gesticolando con veemenza e mandando a “fanculo” il sottoscritto”.

Da detta ricostruzione del fatto, per quanto di ragione confermata dall’arbitro che, nel corso dell’audizione, ha chiarito di aver udito l’allenatore proferire le parole refertate, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo in termini di condotta irriguardosa e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Pierpaoli Paolo.

La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett, a, C.G.S., e va quindi confermata.

Per quanto riguarda le scuse che il sig. Pierpaoli Paolo avrebbe chiesto all’Arbitro, delle stesse non vi è traccia nel referto arbitrale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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