F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0091/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – Club Milano S.S.D.
Decisione/0091/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0137/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0137/CSA/2024-2025, proposto dalla società Club Milano S.S.D. in data 10.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024,
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 dicembre 2024, il dott. Savio Picone e udito il sig. Vincenzo Basso per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Club Milano s.s.d. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro e diffida, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 62 del 3 dicembre 2024), in relazione alla gara Folgore Caratese / Club Milano disputata il 1° dicembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere propri tesserati preso parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all'indirizzo dei tesserati avversari”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento dell’ammenda, negando che propri calciatori o dirigenti abbiano preso parte ad alcuna rissa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 20 dicembre 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.
La reclamante afferma che alcuni suoi tesserati, in prossimità dello spogliatoio, sarebbero stati aggrediti da tesserati della società Folgore Caratese.
Ed infatti, stando a quanto riportato nel referto di gara, gli arbitri si sarebbero ritirati nello spogliatoio dopo aver visto dirigenti della squadra di casa colpire tesserati della squadra ospite, senza tuttavia identificarli.
Con la nota integrativa del 2 dicembre 2024, l’arbitro dichiara, per quanto qui interessa, che “(…) Noi ci chiudevamo nello spogliatoio dopo aver visto i dirigenti di casa colpire con calci e pugni dirigenti e giocatori ospiti. Non avevamo modo di identificare chiaramente i dirigenti che colpivano dirigenti e calciatori ospiti”.
Nel referto arbitrale non vi è alcun cenno a comportamenti violenti o minacciosi anche dei tesserati del Club Milano, che dagli atti ufficiali risultano dunque essere stati vittima e non autori delle gravi condotte in questione. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non è giustificata ed è anzi esclusa dalle risultanze del referto di gara.
Sulla base di quanto precede, il reclamo è accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce