F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0093/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – U.S.D. Fezzanese Calcio 1930
Decisione/0093/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0132/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone – Componente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0132/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 in data 06.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 3.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2024, il dott. Antonino Tumbiolo, udito l'Avv. Francesco Rondini per la reclamante e sentito l'Arbitro.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta all'allenatore sig. Ruvo Alberto, relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone E, Fezzanese-San Donato Tavernelle, del giorno 1.12.2024 (cfr. Com. Uff. n. 62 del 3.12.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Ruvo Alberto la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara".
La società reclamante ha contestato il referto dell’Arbitro e la sua integrazione, in quanto la frase incriminata, riportata negli atti, non sarebbe quella proferita dal sig. Alberto Ruvo ed ha evidenziato una presunta irritualità, sia nelle modalità che nei termini, dell’integrazione fornita dall’arbitro al proprio referto di gara.
La società reclamante ha evidenziato, altresì, la contraddittorietà della frase attribuita all'allenatore ("è calcio d'angolo") con la dinamica dell'azione che, avendo portato piuttosto ad un calcio d'angolo a favore della squadra avversaria, avrebbe giustificato la frase opposta ("non è calcio d'angolo") ed ha concluso richiedendo la riduzione nel minimo edittale della sanzione disciplinare comminata a carico del sig. Alberto Ruvo, tenendo conto della presunta reale dinamica dei fatti, nonché, se del caso, applicando le circostanze attenuanti indicate nel reclamo ovvero l’assenza di recidiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 18 dicembre 2024, la Corte ha provveduto a sentire preliminarmente l'Arbitro della gara, sig. Paolo Isoardi, il quale ha confermato la condotta dell'allenatore, precisando che in effetti la frase da questo proferita ad alta voce era stata "non capisci più un cazzo, non è calcio d'angolo". Di ciò è stato dato conto in udienza all'avv. Rondini, difensore della reclamante, il quale ha illustrato verbalmente il reclamo, che è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale e della sua integrazione, che, per quanto qui rileva, attestano con valore di “piena prova”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 1, C.G.S., che l’allenatore ha pronunciato nei riguardi del direttore di gara la frase, indubbiamente irriguardosa, "non capisci più un cazzo".
Nel caso di specie, tenuto conto dei chiarimenti resi dall'arbitro in sede di audizione in ordine al refuso (consistente nella omissione del “non”) in cui è incorso nella stesura dell’integrazione al referto di gara, non possono assumere rilevanza le argomentazioni addotte dal reclamante in ordine alla supposta contradditorietà tra la frase pronunciata e la dinamica dell'azione, né quelle relative alla mancanza di recidiva o alla qualifica professionale dell'allenatore, essendo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce