F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0094/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – Società A.S.D. Sora Calcio 1907

 

Decisione/0094/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0138/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n.  0138/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Sora Calcio 1907 in data 11.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 39 del 3.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.12.2024, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Piercarlo

Marchione per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società  A.S.D. Sora Calcio 1907 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore Capobianco Riccardo in relazione alla gara di Campionato Juniores Nazionali, Girone I, Sora Calcio 1907-Atletico Lodigiani del giorno 30.11.2024 (cfr. Com. Uff. n.  39 del 3.12.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Capobianco Riccardo la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Espulso per un fallo nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro".

La società reclamante fonda il proprio reclamo su una ricostruzione dei fatti divergente da quella riportata nel referto arbitrale, sostenendo, anche mediante l'intervento tecnico in udienza dell'avv. Piercarlo Marchione, da un lato, che il proprio calciatore non avrebbe tentato di colpire con violenza lo stinco dell’avversario, ma avrebbe commesso un semplice fallo di frustrazione sgambettandolo e, dall'altro, che egli non avrebbe proferito nei confronti del direttore di gara le parole offensive riportate nel referto.

Conclude la società reclamante richiedendo la riforma della decisione impugnata con l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero la riduzione della stessa nella misura reputata di equità e di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 20 dicembre 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore viene così descritta: "Il calciatore a palla lontana tentava di dare un pestone a palla lontana con molta violenza cercando di colpire l'avversario all'altezza dello stinco. Mentre notificavo il provvedimento si avvicinava a me in modo minaccioso urlando: Coglione hai rovinato una partita non ci stai capendo nulla, pezzo di merda".

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in assenza di elementi probatori oggettivi di segno contrario allegati da chi propone il reclamo.

La frase pronunciata dal calciatore Capobianco Riccardo nei confronti dell’arbitro deve dunque ritenersi provata ed è certamente irriguardosa e, come tale, è meritevole della sanzione di quattro giornate di squalifica prevista quale minimo edittale dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Ad essa si somma la giornata di squalifica conseguente alla espulsione comminata dall’arbitro, così che, nel caso di specie non possono assumere rilevanza le deduzioni addotte dalla reclamante in ordine alla diversa ricostruzione dell'episodio in esame, siccome di per sé non oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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