F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0095/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – Società Parthenope Futsal A.S.D
Decisione/0095/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0123/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0123/CSA/2024-2025, proposto dalla società Parthenope Futsal A.S.D in data 09.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 295 del 27.11.2024; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 dicembre 2024, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Michele Cozzone e il sig. Graziano Piccolo, dirigente della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 9.12.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società Parthenope Futsal A.S.D. ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 295 del 27.11.2024 all’esito della gara Formia Futsal – Parthenope Futsal del 23.11.2024, valevole per la 7^ giornata del girone di andata del campionato nazionale di calcio a cinque – serie B – girone F, con le quali sono state comminate le seguenti sanzioni:
- a carico della società, perdita della gara col punteggio di 0-6; obbligo di disputare i prossimi due incontri in casa a porte chiuse; ammenda di € 3.500,00;
- a carico del dirigente sig. Piccolo Graziano, inibizione fino al 30 settembre 2025;
- a carico del calciatore Cioce Luigi, squalifica sino al 31 marzo 2026;
- a carico del calciatore Virenti Claudio, squalifica per 5 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così testualmente motivato, riportando pressocché integralmente il contenuto del referto arbitrale e delle due successive integrazioni/precisazioni:
“L’incontro in epigrafe è stato definitivamente sospeso dall’arbitro al minuto 16:34 del 1 tempo sul risultato Formia Futsal 2 – Parthenope Futsal 0 a causa di una maxi rissa scoppiata negli spalti causata da un dirigente della società Parthenope. Più nel dettaglio al minuto 16:34 del primo tempo il dirigente della società Parthenope Futsal sig. Piccolo Graziano, a gioco in svolgimento ma senza interferire con lo sviluppo dello stesso, abbandonava la panchina per recarsi in tribuna nello spazio riservato ai tifosi della società Formia e dopo aver raggiunto gli spalti dava vita ad una rissa con alcuni dei predetti sostenitori. Dopo pochi secondi dall’inizio della rissa i giocatori titolari della società Parthenope uscivano dal rettangolo di gioco e dopo aver scavalcato la piccola recinzione che lo separa dalle tribune prendevano parte attiva alla rissa. Uno dei predetti calciatori, il n. 13 Cioce Luigi, dopo aver saltato la recinzione impugnava una spranga in ferro staccata da un ostacolo e iniziava a usarla contro i sostenitori della squadra locale presenti sugli spalti colpendoli alla testa con violenza ripetutamente, causando dolore alle persone colpite. I dirigenti della società locale provavano ad intervenire e placare gli animi senza riuscirvi in quanto ormai gran parte della tifoseria di entrambe le squadre si era riversata sul rettangolo di gioco e la rissa che era in corso, caratterizzata da vicendevoli violenti pugni e calci, vedeva coinvolti anche tesserati di entrambe le Società, che vi prendevano parte attiva. Gli arbitri riuscivano ad identificare tra i tesserati che prendevano parte attiva alla rissa, oltre al dirigente sig. Piccolo ed al calciatore n. 13 sig. Cioce, anche il n. 5 sig. Virenti Claudio della soc. Parthenope ed il n. 13 sig. Cardillo Giovanni della Società Formia, non riuscendo ad identificare altri tesserati che si erano immediatamente spogliati della divisa di gioco. La rissa tra tesserati e sostenitori di entrambe le squadre si protraeva per oltre 10 minuti prima di cessare di intensità e consentire che almeno una delle due squadre facesse rientro all’interno dello spogliatoio, ed all’esito degli eventi gli arbitri constatavano che due tifosi della società Formia avevano riportato lesioni fisiche, unitamente ad altro soggetto riconducibile alla società Parthenope che aveva accusato un malore. Le forze dell’ordine, chiamate sul posto dalla terna arbitrale, intervenivano dopo circa 25 minuti mettendo in sicurezza definitiva l’impianto, a quel punto gli arbitri, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per poter continuare la gara, decidevano di sospendere definitivamente l’incontro. Dal referto arbitrale risulta inequivocabilmente che gli episodi che hanno generato ed alimentato la rissa suddetta sono imputabili principalmente ai comportamenti tenuti dal dirigente e dal giocatore n. 13 della società Parthenope Futsal e che inoltre la rissa in questione ha visto nella fase iniziale coinvolti per primi i tesserati della società ospitata, per tale motivo si ritiene che la mancata conclusione dell’incontro debba essere imputata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società Parthenope”.
La reclamante, dopo aver dichiarato preliminarmente di rinunciare all’impugnazione della sanzione della perdita della gara, offre una ricostruzione degli eventi parzialmente difforme da quella descritta dal Giudice Sportivo. Sostiene difatti, dopo aver stigmatizzato le carenze organizzative dell’evento sportivo imputabili alla società Formia (assenza di forza pubblica e di ambulanza), che i sostenitori locali avevano preso di mira con sputi, minacce ed intimidazioni il proprio portiere Cioce Luigi, già in precedenza oggetto delle intemperanze dei medesimi tifosi in occasione di un precedente incontro. A quel punto il dirigente sig. Graziano Piccolo aveva abbandonato la panchina per relazionarsi con i dirigenti della società ospitante, presenti sugli spalti, con lo scopo di invitarli a far cessare le provocazioni dei tifosi i quali tuttavia, nel frattempo, avevano accerchiato minacciosamente i tifosi della Parthenope, tra cui il padre del portiere Cioce. Quest’ultimo, vedendo il proprio genitore (cardiopatico) in pericolo, aveva scavalcato la transenna per difenderlo, senza tuttavia impugnare alcuna spranga di ferro. Si era così scatenata una rissa alla quale il sig. Piccolo era però rimasto estraneo, mentre il calciatore Cioce Luigi si era limitato a soccorrere e difendere il padre che, difatti, aveva accusato delle fibrillazioni e dolori al petto, come puntualmente refertato dall’arbitro.
La reclamante evidenzia quindi alcune contraddizioni ed incongruenze del referto arbitrale sia con riferimento alla imputazione al sig. Graziano Piccolo della responsabilità della rissa, sia con riferimento all’episodio di cui il calciatore Cioce Luigi si sarebbe reso protagonista, sollecitando quindi un approfondimento istruttorio ex art. 50 C.G.S..
Quanto alla misura delle sanzioni irrogate alla società, ribadita la rinuncia ad impugnare la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0-6, la reclamante lamenta l’immotivata maggiore afflittività delle sanzioni comminate a proprio carico (ammenda di € 3.500,00 e disputa di due gare casalinghe a porte chiuse) rispetto alla più mite sanzione comminata alla società Formia (ammenda di € 1.000,00), nonostante la responsabilità di quest’ultima per le carenti misure organizzative adottate in occasione della gara. Chiede pertanto una sensibile riduzione dell’ammenda e la limitazione al presofferto relativamente alla disputa della gara a porte chiuse, invocando altresì le attenuanti dell’assenza di recidiva e degli essersi verificati gli episodi in campo avverso.
Quanto alla sanzione irrogata al dirigente sig. Graziano Piccolo (inibizione sino al 30.9.2025), la reclamante ribadisce che costui aveva abbandonato la panchina e si era diretto verso la tribuna solo per tentare di convincere i dirigenti della compagine avversaria ad intervenire per far cessare le intemperanze dei tifosi, non certo per provocare questi ultimi, considerata anche la presenza nella tribuna stessa di alcuni suoi familiari. Invoca pertanto una riduzione della sanzione commisurata al mero abbandono della panchina.
Quanto alla sanzione irrogata al calciatore Cioce Luigi (squalifica sino al 31.3.2026), la reclamante lo dichiara estraneo alle lesioni procurate a due tifosi locali, ribadendo che il suo intervento in tribuna era stato motivato solo dal desiderio di difendere il padre cardiopatico. Invoca pertanto una congrua riduzione della sanzione, da rapportare unicamente alla sua partecipazione alla rissa, al pari di altri calciatori di entrambe le compagini.
Analoga riduzione, infine, la reclamante invoca in relazione alla squalifica (cinque gare effettive) inflitta al calciatore Virenti Claudio, in considerazione di circostanze attenuanti quali lo stato di estrema tensione caratterizzante l’evento e l’assenza di precedenti disciplinari a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per i motivi che appresso si andrà ad esporre, il reclamo merita parziale accoglimento limitatamente alla misura della sanzione inflitta al dirigente Piccolo Graziano, dovendo invece per il resto essere respinto.
La Corte ritiene superfluo il supplemento istruttorio sollecitato dalla reclamante, posto che gli eventi risultano chiaramente e dettagliatamente descritti nel referto arbitrale il quale, per vero, non evidenzia alcuna incongruenza.
Non vi è dubbio che la responsabilità della rissa alla quale hanno attivamente partecipato i calciatori di entrambe le squadre (tra cui il sig. Cioce Luigi si distingue per particolare violenza e aggressività) “ è completamente imputabile all’atteggiamento del dirigente Piccolo Graziano” (così il referto) il quale, indipendentemente dalla sue intenzioni, di fatto l’ha innescata con la propria iniziativa a dir poco sconsiderata (“abbandonava la panchina per recarsi in tribuna nello spazio riservato ai tifosi della società Formia”).
Preso atto che ciò ha provocato la definitiva sospensione della gara, appare evidente la responsabilità (diretta ed oggettiva) della società e la congruità della sanzioni inflitte, in ordine alle quali la reclamante ha ben poco da recriminare, considerata la minore afflittività della sanzione della disputa di una o più gare a porte chiuse (art. 8, lett. e), C.G.S.), rispetto alla pur astrattamente applicabile, al caso di specie, della più grave sanzione della squalifica del campo per una o più giornate (art. 8, lett. f), C.G.S.).
Né appare applicabile, considerata la gravità dei fatti occorsi, alcuna delle attenuanti invocate, anche in considerazione del fatto che i comportamenti violenti risultano imputabili soprattutto ai propri tesserati, prima ancora che ai tifosi.
Vero è tuttavia che, con riferimento al comportamento certamente riprovevole del sig. Piccolo Graziano, il referto arbitrale non attribuisce direttamente a costui alcun atto di violenza e, a ben vedere, neppure la sua attiva partecipazione alla rissa (comunque da lui provocata): sicchè appare congrua una seppur modesta riduzione dell’inibizione sino a tutto il 30.6.2025.
Quantomai gravi, invece, appaiono le azioni di cui si è reso protagonista il sig. Cioce Luigi il quale, al di là dell’indimostrata difesa del proprio genitore, ha evidentemente colto l’occasione per farsi giustizia da sé per le provocazioni di cui sarebbe rimasto vittima (come riferisce il reclamo) ad opera dei tifosi del Formia, sia in occasione della gara, sia in occasione di un precedente incontro tra le due compagini. Gravità consistente nell’aver abbandonato il terreno di gioco, scavalcato la recinzione, divelto un ostacolo e brandito una spranga di ferro “colpendo almeno 2 sostenitori della società Formia sulla testa”. Comportamento che denota il palese disprezzo di qualunque valore sportivo e che ne legittima l’allontanamento dai campi di gioco per il periodo congruamente determinato dal Giudice Sportivo.
Il calciatore Virenti Claudio, infine, è stato individuato tra “i più attivi” partecipanti alla rissa che ha determinato la sospensione della gara: costoro “scavalcano la recinzione per raggiungere lo spazio in cui erano situati i tifosi della società Formia”, dopo di che “per 10 minuti venivano sferrati calci e pugni tra i calciatori di entrambe le società e parte del pubblico” (cfr. referto arbitrale e relativi supplementi). Del tutto condivisibile si appalesa, pertanto, la squalifica per 5 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo per la sanzione della perdita della gara, accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe limitatamente alla posizione del sig. Graziano Piccolo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 30.06.2025.
Conferma nel resto.
Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce