F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0096/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – Società S.S.D. Gelbison A.R.L.
Decisione/0096/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0134/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0134/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Gelbison A.R.L. in data 09.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.12.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Gaetano Aita per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Gelbison a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Gelbison / Atletico Uri del 06.10.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Gelbison “l'ammenda di euro 2.500 e diffida, per avere, persona chiaramente riconducibile alla società, al termine del primo tempo della gara, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società ospitata, procurando al medesimo una lesione nella parte interna del labbro superiore.”
La società reclamante ha domandato l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per evidenti irregolarità procedurali verificatesi in relazione al presente procedimento, in quanto, con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n.33 dell’8.10.2024 alcuna sanzione era stata inflitta alla società Gelbison e nessun provvedimento di delega indagini era stato disposto, essendosi, pertanto, esaurita, a detta della reclamante, la potestas iudicandi del G.S. in ordine alla gara de qua. Infatti, contrariamente a quanto si legge nella nota del 19.11.2024 della Procura Federale, non vi è agli atti alcuna ordinanza del Giudice Sportivo pubblicata sul CU. 33 del 08.10.2024 di investitura della Procura Federale, ma solo una richiesta inviata dal Coordinamento della giustizia sportiva in seno alla LND-Interregionale, in data 15.10.2024 e quindi a distanza di 7 giorni dalla pubblicazione del predetto C.U. In ogni caso, gli elementi acquisiti dal G.S. non provano alcuna responsabilità dei fatti contestati in capo al sig. Monzo.
La società Gelbison, pertanto, ha concluso chiedendo di annullare la decisione del Giudice sportivo e per l’effetto annullare e/o ridurre le sanzioni inflitte.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 dicembre 2024, per la reclamante è comparso l’Avv. Gaetano Aita, al quale la Corte ha rappresentato che il file contenente l’integrale fase delle indagini è stato inserito nel portale il giorno 19.12.2024, dopo la sua trasmissione da parte del G.S., che inizialmente lo aveva inviato in forma sintetica. Il legale, dopo la sua consultazione, ha chiesto procedersi a discussione, rinunciando al termine per note che la Corte si è resa disponibile a concedere. L’Avv. Aita, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, con annullamento delle sanzioni inflitte.
Al fine di procedere alla corretta delibazione della controversia in esame, occorre procedere ad una breve cronistoria dei fatti succedutisi.
In data 8.10.2024 è stato pubblicato il C.U. n.33 con cui il G.S. nulla dispone in ordine al fatto oggetto di successiva sanzione e nessun provvedimento di delega indagini viene disposto.
In data 15.10.2024 il Coordinatore della Giustizia Sportiva LND demanda alla Procura Federale FIGC di condurre “accertamenti sul documento presentato all’Arbitro della gara in esame dal Sig. Fanari Carlo, dirigente della società U.S. Atletico Uri, relative ad una presunta aggressione subita da un proprio tesserato al termine del primo tempo”.
In data 12.11.2024 è stato pubblicato il C.U. n.0043 con cui la Corte Sportiva d’Appello, nel dichiarare inammissibile il reclamo di merito gara proposto dalla società Atletico Uri in ordine al medesimo incontro, “Rimette gli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza”, in relazione ai fatti accaduti alla fine del primo tempo ai danni del calciatore Piacente Mattia.
In data 14.11.2024 la Procura Federale deposita relazione di indagine in cui ritiene di indicare il Sig. Monzo Antonio, magazziniere della Gelbison, quale autore dell’aggressione denunciata.
In data 3.12.2024 è stato pubblicato il C.U. n.62 con cui il G.S.: - vista la relazione conclusiva trasmessa dalla Procura FIGC avente ad oggetto gli accertamenti svolti in relazione alla gara Gelbison-Atletico Uri e la presunta aggressione subìta da un tesserato dell'Atletico Uri al termine del primo tempo; - risultando accertato che Antonio Monzo, magazziniere tesserato per la S.S.D. Gelbison a.r.l., al termine del primo tempo della gara in epigrafe, colpiva con un violento pugno al volto il calciatore Mattia Piacente, della società US Atletico Uri, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili con giorni 5 di prognosi. PQM delibera di comminare alla S.S.D. Gelbison a.r.l., l'ammenda di euro 2.500 e diffida, per avere, persona chiaramente riconducibile alla società, al termine del primo tempo della gara, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società ospitata, procurando al medesimo una lesione nella parte interna del labbro superiore.
Dalla attenta disamina degli atti e documenti come sopra elencati emerge come il G.S., in ordine alla gara del 6.10.2024 tra la Gelbison e la Atletico Uri, con la pubblicazione del C.U. n.33 del 08.10.2024, nulla ha ritenuto di disporre, neppure in termini di delega indagini alla Procura Federale, in ordine al grave fatto emergente nella nota depositata a fine gara da parte di un dirigente della Atletico Uri. In particolare, tale ultima nota faceva già parte dei documenti ufficiali di gara, oggetto di scrutinio e delle decisioni di competenza del G.S. assunte con il citato C.U. n. 33.
E’ poi accaduto che, in data 15.10.2024, il Coordinatore della Giustizia Sportiva abbia deciso di richiedere (opportunamente ma tardivamente) l’approfondimento (sollecitato anche da questa stessa Corte con C.U. n. 0043 del 12.11.2024) di indagini in ordine al fatto denunciato al termine della gara del 6.10.2024, quando, tuttavia, l’Organo di Giustizia di prime cure aveva già assunto, riguardo a quella stessa gara e nei termini negativi, anche sotto il profilo istruttorio, sopra esposti di cui al C.U. n. 33 dell’8.10.2024, le proprie definitive determinazioni.
Ne deriva l’annullamento della sanzione comminata in danno della società reclamante in data 3.12.2024 con C.U. n. 62, per violazione dei principi del ne bis in idem, di immediatezza e di concentrazione del giudizio sportivo, con riguardo a fatto emergente dai documenti ufficiali di una gara, già esaminata e delibata dal G.S. e per il quale nessun provvedimento, sanzionatorio o anche solo istruttorio, sia stato tempestivamente assunto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce