F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0097/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – Società U.S.D. Atletico Uri
Decisione/0097/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0136/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0136/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 06.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.12.2024, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 62 del 03.12.2024, nella parte in cui è stata comminata la sanzione di euro 2.500,00 alla società Gelbison per i fatti avvenuti durante la gara Gelbison / Atletico Uri, valevole per il Campionato di serie D, girone G, disputata il 06.10.2024.
La società reclamante ha riepilogato i fatti come di seguito succedutisi.
Domenica 6.10.2024, presso lo stadio comunale “Tenente Vandano” di Capaccio si era svolta la partita di campionato (serie D, girone G) fra la Gelbison e l’Atletico Uri. A detta della reclamante, alla fine del primo tempo, il proprio calciatore Piacente Mattia, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, era stato violentemente strattonato e spinto, nonché - una volta giratosi - colpito da un violento pugno sulla bocca che gli aveva provocato la rottura del labbro e lo aveva fatto cadere in terra, e così battere la testa sul muro. I compagni di squadra che si trovavano nelle vicinanze avevano soccorso il Piacente, e le forze dell’ordine presenti, nonché alcuni testimoni oculari, avevano riconosciuto nell’aggressore il magazziniere della Gelbison. Dopo essere stato soccorso dai compagni, il Piacente era stato assistito dal personale presente nell’autoambulanza a disposizione presso l’impianto, e infine era stato condotto al vicino istituto ospedaliero, ove gli era stato refertato un trauma massiccio facciale da riferita aggressione, con piccola ferita del lato interno del labbro superiore, il tutto con prognosi di 5 giorni. Secondo la reclamante il risultato finale della gara era dipeso dallo stato di shock e terrore in cui i tesserati dell’Atletico Uri erano stati costretti a giocare successivamente all’episodio verificatosi. Alla luce di ciò, il dirigente dell’Atletico Uri aveva predisposto al termine dell’incontro una segnalazione dell’accaduto, chiedendo che venisse integrata al referto di gara al fine della più corretta decisione del Giudice Sportivo, ritenendo di aver in tal modo formalizzato un vero e proprio reclamo allo stesso Giudice Sportivo o, quanto meno, una equipollente richiesta di presa in esame dell’accaduto.
Nondimeno, nessuna determinazione veniva assunta dal Giudice Sportivo in ordine al risultato della gara alla luce delle circostanze di cui sopra riferite dall’Atletico Uri. Di qui, la proposizione di un primo reclamo dinanzi a questa Corte, col quale l’Atletico Uri domandava di non omologare il risultato della gara alla luce dei fatti sopra riportati, ritenuti idonei ad alterare il corretto svolgimento dell’incontro, come il Giudice Sportivo avrebbe dovuto rilevare d’ufficio quale organo competente a conoscere, a fini sportivi, le suddette circostanze, oggetto della segnalazione presente in atti, oltreché dei riferimenti contenuti nel rapporto arbitrale, e salvi gli eventuali approfondimenti istruttori ritenuti rilevanti.
Con decisione resa a mezzo del C.U. n.0043/2024-2025, la Corte Sportiva di Appello dichiarava inammissibile il reclamo della società Uri in quanto “Alcun ricorso l’Atletico Uri ha infatti proposto in primo grado ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. b), e art. 67 C.G.S. per far valere le dedotte irregolarità nello svolgimento della gara, né del resto alcuna pertinente decisione in primo grado, passibile di reclamo ex art. 71 C.G.S. dinanzi a questo giudice di appello, risulta adottata (cfr., al riguardo, CSA, III, 4 giugno 2024, n. 238).” Contestualmente la C.S.A. disponeva la trasmissione “degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione ai gravi fatti accaduti alla fine del primo tempo ai danni del calciatore Piacente Mattia”.
In data 3.12.2024 veniva pubblicato l’oggi reclamata decisione di cui al C.U. n. 62, con cui “Il Giudice sportivo: - vista la relazione conclusiva trasmessa dalla Procura FIGC avente ad oggetto gli accertamenti svolti in relazione alla gara Gelbison-Atletico Uri e la presunta aggressione subìta da un tesserato dell'Atletico Uri al termine del primo tempo; - risultando accertato che Antonio Monzo, magazziniere tesserato per la S.S.D. Gelbison a.r.l., al termine del primo tempo della gara in epigrafe, colpiva con un violento pugno al volto il calciatore Mattia Piacente, della società US Atletico Uri, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili con giorni 5 di prognosi. PQM delibera di comminare alla S.S.D. Gelbison a r.l., l'ammenda di euro 2.500 e diffida, per avere, persona chiaramente riconducibile alla società, al termine del primo tempo della gara, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società ospitata, procurando al medesimo una lesione nella parte interna del labbro superiore.”
La società Uri decideva di interporre reclamo anche avverso la predetta decisione, deducendo il proprio interesse ad impugnare, ampiamente argomentato anche tramite richiamo di alcune pronunce, in quanto derivante dalle statuizioni del Giudice Sportivo, il quale ha accertato la responsabilità del Sig. Monzo nella causazione dell’evento aggressivo a carico del Sig. Piacente, deducendo, altresì che è “circostanza nota che particolari avvenimenti (un caso recentissimo, quello di Bove della Fiorentina, salvo non si vogliano fare figli e figliastri) possano comprensibilmente alterare la capacità dei tesserati di portare a termine il match con la giusta serenità d’animo”, condotta che implicherebbe “per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito, una compromissione di quei valori e quindi anche di quegli interessi sportivi cui si ispira la pratica stessa, fra cui anche la maturazione del CORRETTO risultato sportivo”, ritenendo, pertanto, applicabile al caso di specie l’art.10 del C.G.S., poiché sarebbe risultato “evidente come la condotta del magazziniere della Gelbison abbia direttamente inciso sul regolare svolgimento della gara”.
La reclamante ha concluso domandando: “--in via principale, annullare il precedente C.U. con cui era stato omologato il risultato del campo e disporre la sconfitta per 0-3 a danno della Gelbison; --in via subordinata, annullare il precedente C.U. con cui era stato omologato il risultato del campo e disporre la necessaria ripetizione della partita, in campo neutro; --in via terza, aggravare sensibilmente la sanzione comminata alla Gelbison, applicando, com'è giusto, l'art.10 C.G.S.; --in ulteriore subordine, decidere secondo equità.”
La società Gelbison si è costituita opponendosi all’avverso reclamo, che, a proprio parere, non supererebbe il vaglio della improcedibilità e/o inammissibilità già statuito dalla Corte Sportiva di Appello con la propria decisione n. 43 del 12.11.2024 e, comunque, perché il giudicato in ordine alla regolarità della gara si è già prodotto. La società convenuta ha, altresì, dedotto che, in ogni caso, la gara ha avuto regolare svolgimento come risulta dai referti arbitrali, chiedendo, quindi, di “rigettare il reclamo perché improcedibile e/o inammissibile e/o infondato”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 dicembre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, anche in accoglimento della corrispondente e assorbente eccezione sollevata dalla Gelbison.
Come già statuito da questa Corte con la precedente decisione di cui al C.U. n.43 del 12.11.2024, nessun ricorso l’Atletico Uri ha proposto in primo grado ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. b), e art. 67 C.G.S. per far valere le dedotte irregolarità nello svolgimento della gara, né del resto alcuna pertinente decisione in primo grado, passibile di reclamo ex art. 71 C.G.S. dinanzi a questo Giudice di appello, risulta adottata dal Giudice Sportivo. Come già evidenziato, infatti, quanto rappresentato dall’appellante nel primo procedimento, corrispondeva a una deduzione d’irregolarità nello svolgimento della gara (per fatti non investenti decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro) ex art. 65, comma 1, lett. b), ovvero, al più, per la verificazione di condotte meritevoli di sanzione ex art. 65, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 10, comma 5, C.G.S. Le circostanze ivi addotte costituivano oggetto di una mera allegazione della stessa società interessata e non derivavano dalle “risultanze dei documenti ufficiali” ex art. 66, comma 1, lett. a), C.G.S. (né, peraltro, da altre fonti di prova, secondo il regime previsto dagli artt. 61 e 62 C.G.S., richiamati dall’art. 65, comma 1, lett. “a”), che nulla riferivano al riguardo, dando semplicemente conto delle dichiarazioni rese e della “riserva” presentata dall’Atletico Uri. La medesima riserva, inoltre, indirizzata “Alla terna arbitrale della partita”, non poteva e non può valere quale ricorso al Giudice Sportivo, difettandone tutti gli elementi in rito ex art. 67 C.G.S. e non presentando neppure, sul piano sostanziale, uno specifico e coerente petitum.
In definitiva, il risultato conseguito sul campo in favore della Gelbison e di cui al C.U. immediatamente successivo alla gara de qua, in assenza di formale e tempestivo ricorso dinanzi al Giudice Sportivo da parte dell’Atletico Uri, risulta consolidato all’esito della decisione C.U. n.0043/2024-2025 di questa Corte.
Il reclamo in esame è pertanto inammissibile nella parte in cui, chiedendo in via principale e subordinata (ancora) l’annullamento del precedente C.U. di (asserita) omologa del risultato della gara, si propone di rimettere ora (nuovamente) in discussione quel risultato, pur formalmente impugnando la decisione del Giudice Sportivo n.62 del 03.12.2024, che è relativa alla sola sanzione dell’ammenda inflitta a titolo di responsabilità oggettiva alla società Gelbison alla luce delle risultanze dell’attività posta in essere dalla Procura Federale.
Ugualmente inammissibile, per le medesime ragioni esposte che precludono di rimettere in discussione la omologazione del risultato dell’incontro di cui al C.U. mai contestato dinanzi al Giudice Sportivo, è il reclamo anche nella parte in cui, in via di estremo subordine, chiede a questa Corte di aggravare la sanzione comminata alla società Gelbison facendo applicazione dell’art. 10 del C.G.S..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce