F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0098/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – U.S. Corticella S.S.D. S.r.l.

Decisione/0098/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0133/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0133/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Corticella S.S.D. S.r.l. in data 6.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 20 dicembre 2024, il dott. Agostino Chiappiniello e udita la sig.ra Roberta Bonfiglioli per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Corticella S.S.D. S.r.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Suliani Daniele dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62 del 3 dicembre 2024, in relazione alla gara Corticella S.S.D./Tuttocuoio 1957 S.M. dell’1.12 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante sostiene che il sig. Suliani Daniele non abbia rivolto all’arbitro alcuna espressione offensiva, ma di aver manifestato il suo disappunto per una decisione arbitrale che, a suo giudizio, non era corretta, il tutto nel rispetto della figura dell’ufficiale di gara.

Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

La società reclamante sostiene che il sig. Suliani Daniele non abbia rivolto all’arbitro alcuna espressione offensiva, essendosi limitato a manifestare il suo disappunto per una decisione dallo stesso assunta che, a suo giudizio, non era corretta,

Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Mi urlava a seguito di un fallo fischiato: ma che cazzo fai, sei un coglione”.

Da detta ricostruzione del fatto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo in termini FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO di condotta irriguardosa e congrua la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Suliani Daniele che l’ha posta in essere, essendo essa pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett, a), C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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