F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0099/CSA pubblicata del 9 Gennaio 2025 – A.C.D. Campodarsego

Decisione/0099/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0148/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Francesca Mite - Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0148/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C.D. Campodarsego in data 23.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 70 del 17.12.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.01.2025, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.D. Campodarsego ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Roberto Guitto, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 70 del 17.12.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Campodarsego / Bassano Virtus del 15.12.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Roberto Guitto per 4 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, deducendo che il termine “ svegliati”, proferito dal calciatore squalificato, all’indirizzo del Direttore di Gara, sia del tutto pivo di qualsivoglia di connotati offensivi e/o irriguardosi, richiamando, a supporto, diverse pronunce di codesta Corte e comunque chiedendo l’applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art.13 del C.G.S.

La reclamante ha chiesto, pertanto, disporsi in via principale l’annullamento della sanzione, o, in via subordinata, la riduzione al presofferto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 gennaio 2025, per la reclamante è comparso l’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della squalifica inflitta al tesserato Guitto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: ESPULSIONE CALCIATORI - CAMPODARSEGO, 2 Tempo Regolamentare 30' 4 – GUITTO ROBERTO: “dopo una mia decisione tecnica mi urla: 'svegliati, svegliati, arbitro svegliati'.

Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Guitto, il quale, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Atleta sia disciplinarmente rilevante, non riveste carattere di particolare irriguardosità, bensì di forte critica all’operato del Direttore di Gara, tanto che è stata pronunciata dopo l’assunzione di una sua decisione tecnica, seppur sia stata comunque espressa in termini eccessivi sicuramente sanzionabili.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Campodarsego può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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