F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0101/CSA pubblicata del 14 Gennaio 2025 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.

Decisione/0101/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0145/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Francesca Mite - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo 0145/CSA/2024-2025, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. in data 20.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 17.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.01.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20/12/2024, a seguito di preannuncio del 17/12/2024, la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del 17/12/2024 (Com. Uff. n. 44) nella parte in cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 Girone H Aquila Montevarchi – Ostia Mare del 14/12/2024, ha inflitto le seguenti sanzioni:

1. squalifica per cinque gare effettive al calciatore Tommasini Elia;

2. squalifica fino al 31 dicembre 2026 al calciatore De Gennaro Giovanni Paolo;

3. ammenda di 2.500,00 con diffida alla società, con la specificazione che “ai sensi dell’art. 35 comma 7 CGS la sanzione va considerata ai fini dell’applicazione della misura amministrativa a carico della società di cui al CU n. 49/A del 12/10/22 pubblicato dalla FIGC”;

4. squalifica per sei gare effettive ai calciatori Malaj Erald e Silvestri Diego.

Quanto alla posizione del calciatore Tommasini Elia, la reclamante rinuncia all’impugnazione.

Quanto alla squalifica inflitta al calciatore De Gennaro Giovanni Paolo, “Per avere, nello spazio antistante gli spogliatoi, al termine della gara, partecipato ad una rissa tra tesserati delle due società, nel corso della quale colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Inoltre, lanciava uno sputo all'indirizzo del Direttore di gara, intervenuto per sedare la rissa e allontanare il calciatore colpito, attingendolo al volto e agli occhi”, sostiene la reclamante che difetterebbe il requisito della intenzionalità e volontarietà a produrre una lesione (che vale a qualificare la condotta violenta, nell’ambito della quale rientra lo sputo) nei confronti di un ufficiale di gara  e che, conseguentemente, la condotta in esame non andrebbe collocata nell’ambito dell’art. 35 CGS, rubricato “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” ma in quello dell’art. 36 CGS rubricato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, con ciò legittimando una congrua riduzione della squalifica e l’esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 35 comma 7 CGS, in quanto norma non applicabile al caso di specie.

Quanto alla ammenda di 2.500,00 con diffida inflitta alla società (oltre alla suddetta segnalazione ex art. 35 comma 7 CGS), il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive e intimidatorie all'indirizzo di un A.A. e, irriguardose, all'indirizzo dei componenti dell'AIA. Inoltre, propri tesserati, al termine della gara, nello spazio antistante lo spogliatoio, partecipavano ad una rissa con calciatori e tesserati avversari, caratterizzata da reiterati gesti violenti (schiaffi, pugni e uno sputo). Nella circostanza, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e con atteggiamento minaccioso urlava espressioni irriguardose e intimidatorie, invitando gli Ufficiali di gara ad omettere le condotte violente sopra descritte. Quest'ultimo veniva allontanato grazie all'intervento di un dirigente della società. In tale contesto erano indebitamente presenti alcuni soggetti non autorizzati né identificati che offendevano e cercavano il contatto fisico con i calciatori avversari. Ai sensi dell'art.35 comma 7 CGS la sanzione va considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della società di cui al CU n.49/A del 12/10/22 pubblicato dalla FIGC.”.

La sanzione origina da più condotte: offese alla Terna ed all’AIA, rissa tra tesserati, presenza negli spogliatoi di soggetti non autorizzati, ingresso negli spogliatoi di persona non autorizzata ma riconducibile alla reclamante con comportamento minaccioso ed intimidatorio.

Secondo la tesi della reclamante, le offese rivolte alla Terna ed all’AIA, della cui riconducibilità ai sostenitori del Montevarchi non vi sarebbe certezza, sarebbero riconducibili ad una parte minoritaria della tifoseria; la rissa avrebbe avuto durata limitata e i gesti violenti sarebbero stati compiuti solo da tre calciatori della società reclamante identificati; la contestata presenza negli spogliatoi di soggetti non autorizzati, sarebbe circostanza generica e, come refertata, non potrebbe essere ricondotta alla reclamante che rimarca come l’assenza delle parole udite renderebbe il fatto irrilevante ai fini disciplinari; la presenza di persona non autorizzata ma riconducibile alla società Aquila Montevarchi 1902, sarebbe stata contraddittoriamente refertata dall’arbitro secondo cui “Dopo essersi placata la rissa una persona anziana non identificata e non presente in distinta (ma riconducibile alla società Montevarchi vista la presenza del logo nei suoi indumenti) entrava nel nostro spogliatoio e ci urlava contro le seguenti parole: Ora non ci buttate fuori tutti, alla fine son ragazzi, possono sbagliare. Non fate ora i fenomeni a scrivere le cose” e dall’A.A. secondo cui “nello specifico un signore sui 60 anni faceva irruzione nel nostro spogliatoio senza neanche bussare e con fare minaccioso proferiva tali parole: tanto dovete uscire! Siete vergognosi! Ma non lo vedete che sono ragazzi, non scrivete niente!”.

Conclude pertanto per una congrua riduzione dell’ammenda.

Quanto alla squalifica per sei gare effettive ai calciatori Malaj Erald e Silvestri Diego, “ Per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa, tra tesserati di entrambe le società, nel corso della quale rivolgeva espressioni offensive e colpiva con schiaffi alcuni calciatori della società avversaria”, la reclamante contesta l’entità della sanzione, chiedendone una riduzione, tenuto conto del contesto caotico in cui anche i calciatori avversari li avrebbero colpiti e schiaffeggiati.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 gennaio 2025, è comparso per la reclamante, l’avv. Fabio Giotti, il quale si è riportato al reclamo e alle conclusioni ivi rassegnate.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, preso atto della rinuncia all’impugnazione del provvedimento in merito alla posizione del calciatore Tommasini Elia, accoglie il reclamo in epigrafe, per i seguenti motivi.

Quanto alla squalifica inflitta al calciatore De Gennaro Giovanni Paolo, stando alla dinamica descritta nei referti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex articolo 61 comma 1 C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare (cfr., ex multis, CFA, SS.UU, n. 61/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 0020/CFA-2023-2024), quella addebitata al De Gennaro non può, ad avviso di questa Corte, considerarsi condotta violenta ex art. 35 C.G.S.

Occorre, preliminarmente, ricordare che l’art. 35 C.G.S., punisce ogni condotta intenzionalmente diretta a produrre una lesione personale mediante un’azione caratterizzata da una volontaria aggressività, “ivi compreso lo sputo”, nei confronti dell’ufficiale di gara; come confermato da una recente decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, secondo la quale con tale disposizione il Legislatore federale, nell’evidente intento di tutelare l’interesse giuridico alla salvaguardia della incolumità degli ufficiali di gara, la regolarità di ogni competizione e, più in generale, il prestigio della Istituzione federale nel suo complesso, ha costruito la norma fornendo una definizione chiara del concetto di condotta violenta, facendovi rientrare qualsiasi atto intenzionalmente diretto appunto a produrre una lesione personale che si concretizzi in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

Emerge tuttavia dai referti che l'assistente dell'arbitro è intervenuto nella rissa di sua iniziativa nel tentativo di sedarla e di allontanare il calciatore colpito con un pugno al volto dal De Gennaro, rendendosi così potenzialmente destinatario (come purtroppo è effettivamente avvenuto) di ulteriori colpi sferrati dai partecipanti alla rissa.

Fermo restando che l’assistente è stato certamente attinto dallo sputo lanciato dal De Gennaro (ma probabilmente all’indirizzo del calciatore avversario precedentemente colpito), non vi è prova che il destinatario di tale deprecabile gesto fosse appunto esso assistente, del tutto estraneo alla contesa e verso il quale, peraltro, non c’era stata fino a quel momento alcuna rimostranza, né fisica, né verbale.

Ciò precisato, stante la totale incertezza in ordine alla effettiva intenzione del De Gennaro di colpire l'assistente arbitrale (perché anzi, come si è detto, le risultanze dei rapporti lascerebbero intendere il contrario), la condotta in oggetto non può essere inquadrata nell’ambito delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 35 CGS, ma piuttosto rapportata alla fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., secondo cui “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti,commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, che qualifica la condotta violenta come connotata da « intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri», il comportamento ascritto al calciatore De Gennaro deve essere qualificato in termini di condotta violenta, particolarmente aggravata sia dalla riprovevolezza dello sputo che, seppur diretto all’avversario, resta una deprecabile manifestazione di disprezzo e un gesto di particolare inciviltà, sia dal complessivo comportamento particolarmente sconsiderato del De Gennaro, distintosi anche per aver colpito con un pugno l’avversario alla presenza dell’ufficiale di gara.

Ne consegue la rimodulazione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore nella più congrua misura di 6 giornate effettive di gara, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 35 comma 7 CGS, in quanto norma non applicabile al caso di specie.

Quanto alla sanzione della ammenda di 2.500,00 con diffida alla società (oltre alla disposizione accessoria ex art. 35 comma, già dichiarata inapplicabile), nel caso in esame risulta evidente la responsabilità oggettiva della reclamante.

In generale difatti, secondo la previsione di cui all’art. 6 CGS, le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale forma di responsabilità trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Premesso che, ex art. 12 CGS, “gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”, nel caso di specie non può non valorizzarsi, in chiave attenuante ex art. 13, lett. e) CGS, la correttezza della società, la quale non solo ha ammesso la propria responsabilità, ma ha altresì prestato collaborazione fattiva segnalando l’illecito disciplinare commesso dal proprio calciatore D'Alessandro - espulso per frase razzista e discriminatoria e non sanzionato dal Giudice Sportivo - così esponendo costui alla squalifica per 10 giornate e identificando nel dirigente sig. Roberto Burzi il soggetto entrato nello spogliatoio privo di autorizzazione.

La Corte ritiene, pertanto, di rimodulare la sanzione della ammenda secondo criteri di maggiore equità, tenuto conto anche del fatto che per le offese alla Terna ed all’AIA, la refertazione difetta degli elementi che avrebbero consentito all’assistente arbitrale di ricondurle con certezza ai sostenitori del Montevarchi e che si sarebbe comunque trattato di un gesto isolato e riconducibile ad un solo “gruppetto”, quindi, ad una sola parte minoritaria della tifoseria. (Decisione n. 269/CSA/2021-2022, Decisione n. 313/CSA/2021-2022). Inoltre, stante le contraddittorie risultanze del referto del Direttore di Gara e del referto dell’assistente, non vi è prova che il sig. Burzi, pur abusivamente introdottosi nel loro spogliatoio, abbia mantenuto un atteggiamento aggressivo o intimidatorio.

Per tali ragioni, la Corte ritiene equa una riduzione dell’ammenda nella misura di 1.500,00, con esclusione della diffida.

Quanto alla squalifica per sei gare effettive inflitta ai calciatori Malaj Erald e Silvestri Diego, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che entrambi hanno partecipato ad una rissa tra i tesserati delle due società, nel corso della quale essi hanno rivolto espressioni offensive e schiaffeggiato alcuni calciatori della società avversaria, così sottoponendosi alle sanzioni previste dall’art. 38 CGS: tuttavia, non può non considerarsi che la norma, a fronte della sanzione minima della squalifica per 3 giornate effettive di gara (o a tempo determinato) prevista a carico dei “calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” prevede invece la più grave sanzione (minima) della squalifica per 5 giornate effettive di gara solo “in caso di particolare gravità della condotta violenta”, situazione che non appare ricorrere nel caso di specie, ove costoro hanno sì sferrato alcuni colpi proibiti, ma nel contesto più generale di una breve rissa che, peraltro, non risulta essere stata da loro provocata.

In considerazione di quanto innanzi, si stima più equa una rimodulazione della sanzione nella squalifica, per entrambi, per 4 giornate effettive di gara.

La Corte, infine, rileva che il Giudice Sportivo da un lato ha omesso di pronunciarsi sulle conseguenze disciplinari dell’espulsione del calciatore D’Alessandro Nicola per frase razzista e discriminatoria, pure riportata nel referto di gara, dall’altro non ha potuto sanzionare il sig. Roberto Burzi (in quanto ancora non identificato) per l’abusiva intrusione nello spogliatoio degli arbitri.

Si dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alle suddette violazioni.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia all’impugnazione del provvedimento in merito alla posizione del calciatore Tommasini Elia, accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina le seguenti sanzioni come segue:

- alla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. ammenda di 1.500,00 (millecinquecento);

- al calciatore Malj Erald squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara;

- al calciatore Silvestri Diego squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara;

- al calciatore De Gennaro Giovanni Paolo squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara;

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore D'Alessandro Nicola e del dirigente Roberto Burzi.

Dispone la restituzione di 4 (quattro) contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                 Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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