F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0102/CSA pubblicata del 14 Gennaio 2025 – Cittadella Vis Modena A.S.D.
Decisione/0102/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0160/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0160/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza dalla società Cittadella Vis Modena A.S.D. in data 09.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 07.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 gennaio 2025, il dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Matteo Boccaccini, sono presenti altresì, il Presidente Sig. Marco Lei e il Team Manager Sig. Simone Riccò; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Cittadella Vis Modena ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 74 del 7 gennaio 2025), in relazione alla gara Piacenza Calcio 1919 / Cittadella Vis Modena del 5 gennaio 2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Matteo Boccaccini per due giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere a gioco fermo spintonato un calciatore avversario”. Al contempo, il Giudice Sportivo ha respinto l’istanza proposta dalla Cittadella Vis Modena, con allegazione di estratto video della partita ai sensi dell’art. 61, terzo comma, C.G.S., così motivando: “ (…) nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra, e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione; (…) nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA, Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation ‘spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio’, come ulteriormente confermato dal Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo Giudice Sportivo un supplemento di rapporto; (…) attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabili condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione.
A suo dire, l’arbitro sarebbe incorso in una svista, attribuendo una condotta violenta al Boccaccini; come provato dal video prodotto in giudizio, nel corso della rissa il portiere a terra era un tesserato della Cittadella Vis Modena (il n. 1 Andrea Piga, in maglia verde), colpito da un giocatore del Piacenza (il n. 9 Giorgio Recino, in maglia rossa); viceversa, il n. 30 Matteo Boccaccini sarebbe completamente estraneo ad ogni scontro o condotta disciplinarmente rilevante, ancor di più verso un proprio compagno di squadra, essendo intervenuto soltanto a protezione del proprio portiere che, in quel momento, si trovava in terra nei pressi dei giocatori che stavano animatamente discutendo dopo il fallo fischiato dall’arbitro; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 39 C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere annullata o ridotta.
La reclamante ha depositato cinque dichiarazioni testimoniali di propri tesserati presenti sul terreno di gioco e rappresenta di aver presentato un esposto alla Procura Federale, chiedendo di accertare ogni responsabilità nella vicenda in esame. In via subordinata, ha chiesto la sospensione pregiudiziale del procedimento e della sanzione impugnata, in attesa degli accertamenti della Procura Federale.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 10 gennaio 2025, sono stati ascoltati il difensore della reclamante ed il calciatore Matteo Boccaccini ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In rito, deve darsi atto che il Giudice Sportivo ha ammesso la prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., riconoscendo tuttavia rilevanza assorbente ed esclusiva a quanto riportato nel referto arbitrale. Ivi si legge che il n. 30 Matteo Boccaccini veniva espulso perché, durante una mischia al termine del primo tempo, spingeva un avversario, pur senza violenza, ed assumeva un atteggiamento provocatorio; con supplemento di rapporto, il direttore di gara ha riferito “(…) che l'espulsione che ho comminato ai danni del n. 30 Sig. Boccaccini Matteo, della squadra ospite Cittadella Vis Modena, nulla ha a che vedere con il presunto contatto subito dal portiere della medesima squadra, probabilmente colpito da un avversario (Piacenza Calcio), e che il sottoscritto non ha visto in quel frangente, poiché in mezzo a tanti giocatori in uno spazio ravvicinato. Il Sig. Boccaccini ha assunto atteggiamento provocatorio e ha utilizzato, altresì, le mani per spingere un avversario, seppur ribadisco senza alcuna violenza, durante un acceso confronto fra diversi giocatori alla fine del primo tempo, e per questo è stato espulso”.
La reclamante ha diffusamente argomentato, anche nel corso della discussione orale, in merito all’individuazione del calciatore che avrebbe colpito al volto il portiere del Cittadella Vis Modena, ravvisando in tale gesto la reale ed effettiva ragione dell’espulsione comminata dall’arbitro. A tal fine, la reclamante ha depositato in giudizio dichiarazioni testimoniali di propri tesserati.
Tuttavia, il thema decidendum del presente giudizio d’appello non può che essere circoscritto a quanto statuito dal Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale e della richiamata integrazione.
Come correttamente deciso dal Giudice Sportivo, va escluso in capo al Boccaccini ogni addebito di condotta violenta differente da quanto indicato nel referto dell’arbitro.
Dall’esame del video depositato in atti, deve altresì escludersi che al Boccaccini possa addebitarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S., non potendo così qualificarsi neppure quella descritta nel supplemento di referto, l'atteggiamento provocatorio e la "spinta" di un avversario, quest’ultima essendo lieve, senza conseguenze fisiche e del tutto trascurabile, per quanto si percepisce nitidamente dalle immagini del video.
La sanzione della squalifica per due giornate, determinata dal Giudice Sportivo secondo la misura edittale minima prevista dall’art. 39 C.G.S., è perciò ingiustificata e deve essere annullata.
Questa Corte, tuttavia, non può che dare atto della "automatica" applicazione della sanzione prevista dall’art. 9, settimo comma, C.G.S., secondo il quale al calciatore espulso dal campo in occasione di una gara ufficiale è irrogata, come detto automaticamente e, dunque, senza margine di discrezionalità (se non in termini di aggravamento) la sanzione minima della squalifica per una giornata.
Per quanto detto, la squalifica del Boccaccini è rideterminata al minimo edittale previsto dal Codice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce