FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.250/AA del 05/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASSEI DIANDA USD S. ALESSIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michelangela MASSEI, Bruno DIANDA, e della società U.S.D. S. ALESSIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELANGELA MASSEI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. S. Alessio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1, comma 3, e 3, comma 5, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere la stessa, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. S. Alessio, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, affidato e consentito al sig. Bruno Dianda lo svolgimento, in favore della società dalla stessa rappresentata, della funzione ed attività di collaboratore della gestione sportiva, con particolare riferimento alla gestione della parte sia burocratica che sportiva dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 108 delle N.O.I.F e dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere la stessa delegato il sig. Bruno Dianda a gestire e trattare lo svincolo del calciatore Iacopo Romani subordinandolo al pagamento delle somme dovute dallo stesso alla società U.S.D. S. Alessio per la stagione sportiva 23-24;

BRUNO DIANDA, all’epoca dei fatti tecnico iscritto all’albo del Settore non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. S. Alessio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt. 1, comma 3, e 3, comma 5, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, svolto in favore della società U.S.D. S. Alessio la funzione ed attività di collaboratore della gestione sportiva con particolare riferimento alla gestione della parte sia burocratica che sportiva dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 108 delle N.O.I.F e dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso subordinato lo svincolo del calciatore Iacopo Romani al pagamento delle somme dovute dallo stesso alla società U.S.D. S. Alessio per la stagione sportiva 23-24;

U.S.D. S. ALESSIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Michelangela MASSEI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ALESSIO, e dal Sig. Bruno DIANDA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Michelangela MASSEI, di 3 (tre) mesi di squalifica a decorrere dalla data di un eventuale nuovo tesseramento in ambito federale per il Sig. Bruno DIANDA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. S. ALESSIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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