FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.251/AA del 05/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAURIZI GIRONI A.S.D. PETRONIANO IDEA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Mirco MAURIZI, Andrea GIRONI, e della società A.S.D. PETRONIANO IDEA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MIRCO MAURIZI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Petroniano Idea Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, in data 15.10.2024 alle ore 10.00, all’esito della gara Placci Bubano – Petroniano Idea Calcio disputata il 12.10.2024 valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Bologna, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “Petroniano Idea Calcio” del social network “Facebook” e sulla pagina denominata “Petroniano Idea Calcio” del social network “Instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro;
ANDREA GIRONI, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Petroniano Idea Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “comment” al “post” pubblicato in data 15.10.2024, sulla pagina denominata “Petroniano Idea Calcio“ del social network “Facebook” avente ad oggetto l’arbitraggio della gara Placci Bubano – Petroniano Idea Calcio, disputata il 12.10.2024 e valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali della Delegazione Provinciale di Bologna, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara;
A.S.D. PETRONIANO IDEA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea GIRONI, e dal Sig. Mirco MAURIZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PETRONIANO IDEA CALCIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Mirco MAURIZI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIRONI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PETRONIANO IDEA CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.