FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.253/AA del 09/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IOZIA CAVALIERE AVC VOGHERESE 1919
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco IOZIA, Oreste CAVALIERE e della società AVC VOGHERESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO IOZIA, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 delle NOIF per avere, in data 30.11.2023 sottoscritto con la società AVC Vogherese 1919 in persona del legale rappresentante sig. Oreste Cavaliere, una scrittura privata, non depositata presso l’Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l’Ufficio Tesseramento FIGC;
ORESTE CAVALIERE, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società AVC Vogherese 1919, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 delle NOIF per avere, in data 30.11.2023 sottoscritto con il sig. Marco Iozia, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919, una scrittura privata, non depositata presso l’Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l’Ufficio Tesseramento FIGC; AVC VOGHERESE 1919, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oreste CAVALIERE in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVC VOGHERESE 1919, e dal Sig. Marco IOZIA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco IOZIA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Oreste CAVALIERE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AVC VOGHERESE 1919;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.