FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.254/AA del 09/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOSCA SCOGNAMIGLIO BUONAIUTI REAL G. SCIREA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Gaetano MOSCA, Salvatore SCOGNAMIGLIO, Francesco BUONAIUTI e della società REAL G. SCIREA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GAETANO MOSCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nella fila della squadra schierata dalla società Real G. Scirea alle gare Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 e King Sport Napoli – Real G. Scirea del 2.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa; in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Salvatore Scognamiglio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere in ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Real G. Scirea in occasione quantomeno della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, valevole per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale;
SALVATORE SCOGNAMIGLIO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Real G. Scirea, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Real G. Scirea nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023 valevole per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Real G. Scirea pur non essendo tesserato per tale società;
FRANCESCO BONAIUTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Real G. Scirea, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 valevole per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Real G. Scirea nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; REAL G. SCIREA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Gaetano Mosca ed il sig. Francesco Buonaiuti, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Scognamiglio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Salvatore SCOGNAMIGLIO e Francesco BUONAIUTI, e dal Sig. Gaetano MOSCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REAL G. SCIREA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano MOSCA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SCOGNAMIGLIO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco BUONAIUTI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società REAL G. SCIREA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.