FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.257/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANKAMAH

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Loris Rashed ANKAMAH, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS RASHED ANKAMAH, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Real G. Scirea, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Real G. Scirea, agli incontri Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 e King Sport Napoli – Real G. Scirea del 2.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris Rashed ANKAMAH;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Loris Rashed ANKAMAH;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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