FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.258/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SABATINO ASD STILOMONASTERACE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 331 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Umberto Rocco SABATINO e della società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
UMBERTO ROCCO SABATINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara StiloMonasterace - Virtus Rosarno del 27.10.2024, valevole per il campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa, in una nota ufficiale pubblicata in data 31.10.2024 sulla pagina Facebook ufficiale della società;
A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Umberto Rocco SABATINO all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto Rocco SABATINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Umberto Rocco SABATINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.