FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.260/AA del 11/12/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COGLIANDRO ASD BOCALE CALCIO ADMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 338 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Filippo COGLIANDRO e della società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO COGLIANDRO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di due interviste rilasciate rispettivamente in data 27.10.2024 alla testata giornalistica online “Stadio Radio” ed in data 28.10.2024 all’emittente televisiva “Tele A1”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro;

A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Filippo Cogliandro; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo COGLIANDRO e dalla Sig.ra Barbara COLAZZA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo COGLIANDRO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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